FOCUS

 

ERRORI ED OMISSIONI
NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

 

 

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi, sia di versamento delle imposte dovute.

La sanzione può essere ridotta a condizione che la violazione non sia stata già contestata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.

Le violazioni sanabili sono:

 

·                                 omessi o insufficienti versamenti

 

Omessi o carenti versamenti di imposte

e/o ritenute dichiarate

è

·                   imposta;

·                   interessi (commisurati all’imposta e al tasso legale calcolati giorno per giorno);

·                   sanzione del 2,50% (se entro 30 giorni) o del 3% (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione).

 

·         omesse o irregolari dichiarazioni - si considerano validamente presentate anche le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza.

 

Modalità

è

Presentazione di una nuova dichiarazione («dichiarazione integrativa»), entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), utilizzando i modelli di dichiarazione dell’anno a cui si riferiva la dichiarazione errata.

Deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria, rettificata, e barrata, nella dichiarazione, l’apposita casella «Dichiarazione integrativa».

 

Sanzioni

è

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo devono essere pagate anche:

 

·                   le maggiori imposte;

·                   gli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno);

·                   la sanzione, ridotta ad 1/10 del minimo previsto.

 

Il pagamento di integrazione, sanzioni ed interessi deve essere contestuale o antecedente alla presentazione della dichiarazione integrativa.

 

 

Errori regolarizzabili

 

Regolarizzazione

 

Errori ed omissioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 quali:

 

1) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte;

2) indicazione, in misura superiore a quella spettante, di detrazioni di imposta, oneri deducibili, oneri detraibili, ritenute di acconto, crediti di imposta.

·          

·       pagamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato;

·       pagamento del tributo dovuto;

·       pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

 

·          

 

Errori ed omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa indicazione di redditi, errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni d’imposta, indicazione di indebite deduzioni dell’imponibile)

 

·          

·       pagamento della sanzione ridotta al 10% (1/10 della sanzione minima prevista pari al 100%);

·       pagamento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante;

·       pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

 

Nel caso i in cui le regolarizzazioni riguardino sia errori sia omissioni di entrambe le fattispecie di cui sopra, basta presentare una sola dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi e sanzioni.

Le sanzioni ridotte (3% e 10%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

 

Rettifica della dichiarazione a favore del contribuente

Correzione di errori o omissioni che hanno determinato:

 

·         maggior reddito;

·         maggior debito;

·         minor credito di imposta.

 

Modalità

è

Presentazione di un’ulteriore dichiarazioneintegrativa») entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo, se la dichiarazione originaria a cui si riferisce sia stata validamente e tempestivamente presentata.

Possono essere, pertanto, integrate anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di

 

 

scadenza che sono considerate valide salva l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Non possono essere integrate le dichiarazioni :

 

·                   presentate oltre i 90 giorni, le quali, dovendosi considerare omesse, costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate;

·                   trasmesse dall’intermediario incaricato con ritardo superiore a 90 giorni, in quanto, anche in questo caso, la dichiarazione si considera omessa.

 

Sanzioni

è

Le correzioni non sono soggette a sanzioni se sono effettuate nei termini.

L’eventuale maggior credito d’imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

 

Correzione del modello 730

 

Errori di calcolo

è

È necessario rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza affinché provveda a correggerli redigendo un modello 730 rettificativo.

 

Dimenticanze del contribuente

è

In caso di mancata deduzione di oneri deducibili o detraibili o mancata presentazione della dichiarazione dei redditi:

 

1) quando l’integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati) è necessario:

 

·                   rivolgersi obbligatoriamente ad un CAF (anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico) che provvederà a presentare un modello 730 integrativo con la relativa documentazione; in alternativa;

·                   presentare un modello UNICO PF.

 

2) quando l’integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) è necessario:

 

·                   presentare un modello UNICO PF, entro i termini prescritti;

·                   pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà, comunque, rimborsato dal sostituto d’imposta.

 

Il modello 730 può essere corretto anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del modello UNICO relativo allo stesso periodo d’imposta, secondo le regole previste dall’istituto del ravvedimento. La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

Correzione del modello UNICO

 

Entro i termini

di presentazione

è

Per omissioni nella dichiarazione :

 

·                   di redditi;

·                   di riporto di spese detraibili o deducibili;

 

se non sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, si può presentare una seconda dichiarazione dei redditi «rettificativa» di quella appena consegnata o spedita (ricordarsi di barrare sul modello la casella «Correttiva nei termini»).

Se la dichiarazione rettificativa evidenzia una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Se, invece, si evidenzia un maggior credito o una minore imposta, si può optare:

 

·                   per la richiesta di rimborso;

·                   per il riporto a credito per l’anno successivo;

·                   può essere utilizzato in compensazione.

 

Dopo la scadenza

del termine

è

La dichiarazione che comporta una maggiore imposta può essere rettificata o integrata presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La presentazione deve avvenire in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) o tramite un ufficio postale entro il quarto anno successivo a quello previsto per la presentazione originaria, a condizione che l’ufficio non abbia ancora attivato accessi o verifiche.

In tal caso, non potrà essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso.

Tuttavia, in caso di errori ed omissioni che non influiscono sull’azione di controllo (errori meramente formali), è possibile regolarizzare la propria posizione con dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.