Attraverso l’istituto del
ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse in sede
sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei
redditi, sia di versamento delle
imposte dovute.
La sanzione può essere ridotta
a condizione che la violazione non sia stata già contestata e, comunque, non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.
Le violazioni sanabili sono:
·
omessi o insufficienti versamenti
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate |
è |
·
imposta; ·
interessi (commisurati all’imposta e al
tasso legale calcolati giorno per giorno); ·
sanzione del 2,50% (se entro 30 giorni) o
del 3% (entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa
la violazione). |
·
omesse o irregolari dichiarazioni - si
considerano validamente presentate anche le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni dalla
data di scadenza.
Modalità |
è |
Presentazione
di una nuova dichiarazione («dichiarazione
integrativa»), entro il termine di presentazione della dichiarazione
dell’anno successivo, ad un ufficio
postale o in via telematica
(direttamente o tramite intermediario), utilizzando i modelli di
dichiarazione dell’anno a cui si riferiva la dichiarazione errata. Deve
essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria, rettificata, e
barrata, nella dichiarazione, l’apposita casella «Dichiarazione integrativa». |
Sanzioni |
è |
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione dell’anno successivo devono essere pagate anche: ·
le
maggiori imposte; ·
gli
interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per
giorno); ·
la
sanzione, ridotta ad 1/10 del minimo previsto. Il
pagamento di integrazione, sanzioni ed interessi deve essere contestuale o antecedente
alla presentazione della dichiarazione integrativa. |
Errori regolarizzabili |
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Regolarizzazione |
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Errori ed
omissioni di cui agli articoli 36-bis
e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 quali: 1) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli
imponibili e/o delle imposte; 2) indicazione, in misura superiore a quella spettante, di detrazioni di imposta, oneri deducibili, oneri detraibili,
ritenute di acconto, crediti di imposta. |
·
|
· pagamento della sanzione ridotta al
3% (1/10 del 30%) della maggiore
imposta o della differenza del credito utilizzato; · pagamento del tributo dovuto; ·
pagamento
degli interessi calcolati al tasso
legale annuo con maturazione giorno per giorno. |
|
·
|
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Errori ed
omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa indicazione di
redditi, errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi,
indicazione di indebite detrazioni d’imposta, indicazione di indebite
deduzioni dell’imponibile) |
·
|
· pagamento della sanzione ridotta al 10% (1/10 della sanzione minima
prevista pari al 100%); · pagamento della maggiore imposta dovuta o della
differenza di credito spettante; ·
pagamento
del tributo dovuto e dei relativi interessi. |
Nel caso i in cui le regolarizzazioni riguardino sia
errori sia omissioni di entrambe le fattispecie di cui sopra, basta presentare una sola dichiarazione integrativa ed
effettuare il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi e sanzioni.
Le sanzioni ridotte (3% e 10%) saranno rapportate ai
rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.
Rettifica della dichiarazione a favore del contribuente
Correzione di errori o omissioni
che hanno determinato:
·
maggior reddito;
·
maggior debito;
·
minor credito di
imposta.
Modalità |
è |
Presentazione di un’ulteriore dichiarazione («integrativa»)
entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta
successivo, se la dichiarazione originaria a cui si riferisce sia stata
validamente e tempestivamente presentata. Possono essere, pertanto, integrate anche le dichiarazioni
presentate entro 90 giorni dal
termine di |
|
|
scadenza che sono considerate valide salva
l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo. Non possono essere integrate le dichiarazioni : ·
presentate oltre i 90 giorni, le quali,
dovendosi considerare omesse, costituiscono titolo solo per la riscossione
delle imposte evidenziate; ·
trasmesse
dall’intermediario incaricato con ritardo
superiore a 90 giorni, in quanto, anche in questo caso, la dichiarazione
si considera omessa. |
Sanzioni |
è |
Le correzioni
non sono soggette a sanzioni se sono effettuate
nei termini. L’eventuale
maggior credito d’imposta che
risulta dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in
compensazione oppure chiesto a
rimborso. |
Correzione
del modello 730
Errori di calcolo |
è |
È
necessario rivolgersi a chi ha
prestato l’assistenza affinché provveda a correggerli redigendo un
modello 730 rettificativo. |
Dimenticanze del contribuente |
è |
In caso
di mancata deduzione di oneri deducibili o detraibili o mancata presentazione
della dichiarazione dei redditi: 1) quando
l’integrazione comporta un maggior
rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non
precedentemente indicati) è necessario: ·
rivolgersi
obbligatoriamente ad un CAF (anche
se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente
pensionistico) che provvederà a presentare un modello 730 integrativo con la
relativa documentazione; in alternativa; ·
presentare
un modello UNICO PF. 2) quando l’integrazione comporta un maggior debito o un minor credito (ad
esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) è necessario: ·
presentare
un modello UNICO PF, entro i
termini prescritti; ·
pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza
rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730 che verrà,
comunque, rimborsato dal sostituto d’imposta. |
Il modello
730 può essere corretto anche dopo la scadenza dei termini di
presentazione del modello UNICO
relativo allo stesso periodo d’imposta, secondo le regole previste
dall’istituto del ravvedimento. La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di
imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente
pensionistico.
Correzione
del modello UNICO
Entro i termini di presentazione |
è |
Per omissioni nella dichiarazione : ·
di redditi; ·
di riporto di spese detraibili o deducibili; se non
sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, si può
presentare una seconda dichiarazione dei redditi «rettificativa» di quella appena consegnata o spedita (ricordarsi
di barrare sul modello la casella «Correttiva
nei termini»). Se la
dichiarazione rettificativa evidenzia una maggiore imposta o un minor
credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini
previsti, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento. Se,
invece, si evidenzia un maggior
credito o una minore imposta,
si può optare: ·
per
la richiesta di rimborso; ·
per
il riporto a credito per l’anno
successivo; ·
può
essere utilizzato in compensazione. |
Dopo la scadenza del termine |
è |
La
dichiarazione che comporta una
maggiore imposta può essere rettificata o integrata presentando una nuova
dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato
per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. La
presentazione deve avvenire in via
telematica (direttamente o tramite un intermediario) o tramite un ufficio postale entro il quarto anno successivo a quello
previsto per la presentazione originaria, a condizione che l’ufficio non
abbia ancora attivato accessi o verifiche. In tal
caso, non potrà essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia,
in caso di errori ed omissioni che non influiscono sull’azione di controllo (errori meramente formali), è
possibile regolarizzare la propria posizione con dichiarazione integrativa o
comunicazione da trasmettere al competente ufficio. |