SOMMARIO
·
Come farsi perdonare dal Fisco: il condono
tombale, il concordato di massa e l'integrativa semplice
·
I chiarimenti in materia di sanatorie fiscali
·
I codici tributo per le sanatorie
·
Regolarizzazione delle scritture contabili in caso
di sanatorie fiscali: il magazzino
COME
FARSI PERDONARE DAL FISCO: IL CONDONO TOMBALE, IL CONCORDATO DI
MASSA E L'INTEGRATIVA SEMPLICE
DEFINIZIONE
AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI “CONDONO TOMBALE” (ART.
9, LEGGE N. 289/2002)
Soggetti
interessati |
Þ |
Tutti
i contribuenti titolari e non titolari di partita
IVA |
Periodi
definibili |
Þ |
Tutte
le dichiarazioni che andavano presentate entro il 31/10/2002 |
Imposte
sanabili |
Þ |
·
Imposte sui redditi e relative addizionali; ·
Imposte sostitutive; ·
IRAP; ·
Contributo straordinario per l’Europa; ·
IVA; ·
Imposta sul patrimonio netto. |
Modalità
operative |
Þ |
L’adesione
comporta la necessità di sanare tutti i periodi d’imposta
per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. E’
possibile sanare soltanto le imposte dirette e assimilate
senza l’IVA o viceversa. Il
“condono tombale” si perfeziona mediante la
presentazione di un’apposita dichiarazione e con un
versamento per ciascun periodo d’imposta. |
Imposte
dirette |
Il
versamento deve essere pari all’8% delle
imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti
dalla dichiarazione originariamente presentata; se
ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di
ammontare superiore ad € 10.000, sulla parte
eccedente si applica la percentuale del 6%, se
superiore a € 20.000, su quest’ultima
eccedenza la percentuale è pari al 4%. |
IVA |
Il
versamento deve essere pari alla somma del 2% dell’imposta
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’IVA
è divenuta esigibile nel periodo di imposta e del 2%
dell’imposta detraibile nel medesimo periodo; se l’imposta
sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi o l’imposta
detraibile superano gli importi di € 200.000,
sulla parte eccedente si applica la percentuale dell’1,5%,
se supera € 300.000, la percentuale che si applica
sull’eccedenza è pari all’1%. |
Versamento
minimo |
Þ |
Il
versamento delle maggiori imposte non può essere
effettuato in misura inferiore agli importi minimi. |
Soggetti |
Versamento
minimo imposte dirette |
Persone
fisiche e società semplici titolari di redditi diversi
da imprese e arti/professioni |
Euro
100 |
Soggetti
titolari di reddito prodotto in forma associata |
Euro
200 |
Altri
soggetti con i seguenti valori: |
|
Ricavi
sino a Euro 50.000 |
Euro
400 |
Ricavi
sino a Euro 180.000 |
Euro
500 |
Ricavi
maggiori a Euro 180.000 |
Euro
600 |
Volume
d’affari |
Versamento
minimo IVA |
Sino
a Euro 50.000 |
Euro
500 |
Da
Euro 50.000 sino a Euro 180.000 |
Euro
600 |
Per
importi superiori a Euro 180.000 |
Euro
700 |
Termini
di versamento |
Þ |
16/04/2003(
termine spostato al 16/05/2003) oppure entro il 30/11/2003
ed il 20/06/2004 se gli importi sono eccedenti
€ 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per
gli altri soggetti. |
Effetti
del condono |
Þ |
L’adesione
al “condono tombale” comporta la preclusione di
ogni accertamento, l’estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, nonché l’esclusione
della punibilità per alcuni reati tributari. |
DEFINIZIONE
AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI
ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 7, LEGGE N. 289/2002)
Soggetti
interessati |
Þ |
Titolari
di redditi di impresa, esercenti arti e professioni,
imprenditori agricoli ed imprese di allevamento, con l’esclusione
di quelli che hanno dichiarato compensi o ricavi annui di
importo superiore ad € 5.164.569 |
Periodi
definibili |
Þ |
Uno
o più annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002. |
Imposte
sanabili |
Þ |
·
Imposte sui redditi e relative addizionali; ·
IVA; ·
IRAP |
Modalità
operative |
Þ |
Presentazione
della comunicazione di definizione entro il 31 luglio
2003 o entro il 31 ottobre 2003 per le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata
e con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi (senza
applicazione di sanzioni e interessi) entro il 20 giugno
2003; è prevista la possibilità del versamento rateale
qualora si superino determinati limiti. Le
maggiori imposte dovute sono aumentate di una somma pari
ad € 300 per ciascuna annualità oggetto di
definizione ovvero € 600 per i soggetti a cui
si applicano gli studi di settore ma per i quali sono
state riscontrate delle anomalie negli indici di coerenza
(ad esclusione dell’anno 1997 e per gli imprenditori
agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario, e
le imprese di allevamento). |
Effetti
del concordato |
Þ |
Il
concordato produce i suoi effetti, limitatamente ai
redditi di impresa e di lavoro autonomo, dalla data del
primo versamento, annullando i poteri degli uffici quali
accessi ispezioni e verifiche, richiesta di comunicazione
di dati e informazioni e trasmissioni di documenti,
rettifica delle dichiarazioni, accertamenti e presunzioni
in materia di acquisti e cessioni. Il
concordato non offre alcuna copertura penale. |
INTEGRAZIONE
DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI – DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA SEMPLICE (ART. 8, LEGGE N. 289/2002)
Soggetti
interessati |
Þ |
Tutti
i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta |
Periodi
definibili |
Þ |
Uno
o più annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002. Sono
esclusi gli anni per i quali al contribuente sia stato
notificato, entro il 1° gennaio 2003, processo verbale
di constatazione con esito positivo, avviso di
accertamento, invito al contraddittorio. Sono esclusi,
inoltre gli anni per i quali sia stata esercitata l’azione
penale per alcuni illeciti tributari, della quale gli
stessi contribuenti abbiano avuto formale conoscenza
entro il 1° gennaio 2003. |
Imposte
sanabili |
Þ |
·
Imposte sui redditi e relative addizionali; ·
Imposte sostitutive; ·
Imposta sul patrimonio netto delle imprese; ·
IVA; ·
IRAP, ·
Contributo straordinario per l’Europa, ·
Contributi previdenziali e di quelli al Servizio
sanitario nazionale Ritenute. |
Modalità
operative |
Þ |
La
definizione si perfeziona con il pagamento dei maggiori
importi dovuti nonché dell’intero ammontare delle
ritenute e contributi, entro il 16 aprile 2003 (termine
spostato al 16 maggio 2003), sulla base di una
dichiarazione da presentare entro lo stesso termine. E’
prevista la possibilità del versamento rateale qualora
si superino determinati limiti. In
ogni caso nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti
almeno pari ad € 300 per ciascun periodo d’imposta. |
Effetti
della dichiarazione |
Þ |
-
Estinzione delle sanzioni; -
Esclusione della punibilità per alcuni reati
tributari; -
Preclusione dell’accertamento limitatamente
alle annualità integrate e ai maggiori imponibili
aumentati del 100% (50 % per le ritenute).
|
LO SCUDO FISCALE 2003 E LE PERSONE FISICHE (artt.
6 e 6 quinques D.L. n. 282/2002, conv. legge 21 febbraio 2003, n.
27
Soggetti
beneficiari |
Þ |
·
persone fisiche; ·
enti non commerciali; ·
società semplici ed associazioni equiparate. |
ß
fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato |
ß
Possono
avvalersi delle nuove disposizioni sia coloro che non
hanno usufruito della disciplina contenuta nel D.L. n.
350/2001, sia coloro che hanno costituito all’estero
attività nel periodo che va dal 1° agosto 2001 (ovvero
dal 27 settembre 2001 per le attività regolarizzate) al 31
dicembre 2001. |
Ambito
oggettivo |
Þ |
-
somme di denaro; -
attività finanziarie; -
altri investimenti detenuti all’estero; |
ß
Detenute
in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, alla data del
31 dicembre 2001. |
Modalità
operative |
Þ |
Per
la regolarizzazione delle operazioni di emersione, è
dovuta: -
una somma pari al 4 per cento dell’importo
delle attività rimpatriate e/o regolarizzate se
effettuate entro il 30 giugno 2003: -
una somma pari al 2,5 per cento qualora le
operazioni siano effettuate entro il 16 aprile 2003(termine
spostato al 16 maggio 2003). Il versamento
della somma deve essere effettuato esclusivamente in
denaro. |
ß
Dichiarazione
riservata |
Presentazione
entro il termine ultimo del 30 giugno 2003 –
ovvero entro il 16 aprile 2003 - all’intermediario
che procede alla regolarizzazione la dichiarazione
riservata. |
Effetti
della regolarizzazione |
Þ |
-
Estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali, relativamente alle attività indicate
nella dichiarazione riservata; -
Preclusione di ogni accertamento tributario e
contributivo per i periodi d’imposta per i quali
non è ancora decorso il termine per l’azione di
accertamento limitatamente agli imponibili oggetto di
rimpatrio o regolarizzazione. |
ß
I
soggetti interessati non sono tenuti alla compilazione
delle dichiarazioni (modulo RW del modello UNICO) per il
periodo d’imposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata (2003), nonché
per il periodo d’imposta precedente. |
Determinazione dei redditi
derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate
|
Þ |
Il
contribuente che si avvale dell’operazione di rimpatrio
delle attività finanziarie può comunicare all’intermediario,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione
riservata, i redditi derivanti da tali attività
percepiti successivamente al 31 dicembre 2001 e fino
alla data di presentazione della predetta dichiarazione. Sui predetti
redditi l’intermediario che riceve la dichiarazione
riservata applica le medesime ritenute alla fonte e
imposte sostitutive che sarebbero state applicabili
qualora le attività da cui derivano i proventi fossero
state già depositate presso l’intermediario ovvero
qualora quest’ultimo fosse intervenuto nella loro
riscossione.
|
ß
In
alternativa può essere utilizzato il criterio
presuntivo, in base al quale per le somme di denaro e
le altre attività finanziarie trasferite o costituite
all’estero, si presume un reddito pari al tasso
ufficiale medio di sconto vigente nel periodo d’imposta.
Sui
redditi, così determinati, l’intermediario applica
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota del 27%.
|
Nella
tabella di seguito evidenziata è illustrato l’andamento del
tasso ufficiale
Periodo |
Tasso |
Provvedimento
del Governatore che dispone il tasso ufficiale di
riferimento |
dal
14/11/2001 al 10/12/2002 |
3,25% |
Provvedimento
del 9/11/2001 (G.U. n. 265 del 14.11.2001) |
dall’11/12/2002
ad oggi |
2,75% |
Provvedimento
del 6/12/2002 (G.U. n. 290 dell’11/12/2002) |
Attività
regolarizzate e successivamente rimpatriate
|
Þ |
E’
possibile applicare la disciplina dello scudo fiscale
anche in materia di rimpatrio, al denaro ed alle attività
finanziarie estere regolarizzate tra il 1° gennaio ed il
30 giugno 2002, che successivamente vengono trasferite in
Italia dopo la data di presentazione della dichiarazione
riservata e comunque non oltre il 30 giugno 2003. |
ß
Modalità
operative |
Consegna
agli stessi intermediari ai quali è stata
presentata la dichiarazione di regolarizzazione una
richiesta scritta conferendo l’incarico di ricevere
in deposito il denaro e le altre attività finanziarie
provenienti dall’estero originariamente
regolarizzate e che ora si intende rimpatriare. E’
consentito rivolgersi anche ad un intermediario diverso
da quello al quale era stata a suo tempo presentata la
dichiarazione riservata ai fini della regolarizzazione.
|
ß
Versamento |
L’effettuazione
di questa operazione non comporta il pagamento di alcuna
somma a condizione che le stesse siano perfezionate entro
il 15 aprile 2003(termine spostato al 15 maggio 2003). Tuttavia,
per le operazioni effettuate dopo il 16 aprile 2003 e
comunque entro il 30 giugno 2003 è dovuta una somma pari
allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività
finanziarie rimpatriate. |
ß
Attività
rimpatriate superiori o inferiori a quelle
regolarizzate |
Qualora
l’importo del denaro e delle altre attività
finanziarie effettivamente rimpatriate in Italia sia
superiore o inferiore a quello originariamente
regolarizzato e risultante dalla dichiarazione riservata,
gli effetti dell’operazione di rimpatrio si
applicano limitatamente all’ammontare indicato nella
dichiarazione riservata. |
I CHIARIMENTI IN MATERIA DI
SANATORIE FISCALI
(Agenzia Entrate, Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E)
ERRORE
SCUSABILE |
Þ |
Viene
esteso l’applicabilità dell’errore scusabile a: ·
la chiusura delle liti pendenti (art. 16, comma 9,
Legge n. 289/2002), ·
il concordato (art. 7, Legge n. 289/2002), ·
l'integrativa semplice (art. 8, Legge n. 289/2002), ·
il condono (art. 9, Legge n. 289/2002), ·
la definizione degli omessi versamenti (art. 9-bis,
Legge n. 289/2002), ·
la definizione dei carichi di ruolo pregressi (art.
12, Legge n. 289/2002), ·
la regolarizzazione delle scritture contabili (art.
14, Legge n. 289/2002), ·
la definizione liti potenziali (art. 15, Legge n.
289/2002), in
considerazione del fatto che anche per tali fattispecie
il contribuente è tenuto a determinare e a versare,
mediante autoliquidazione, le somme dovute. Il
principio dell’errore scusabile non è
applicabile ai casi di omesso o insufficiente
pagamento di una o più rate da parte del contribuente
che ha optato per il pagamento rateale delle somme
dovute. |
REDDITI
SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA |
Þ |
L’utilizzo
dell’integrativa semplice è necessario tutte
le volte in cui si voglia regolarizzare l’omessa
dichiarazione di redditi per i quali è consentita
la tassazione separata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n.917/1986, a nulla rilevando il fatto che gli
stessi rientrino nel disposto del comma 2 (esclusione
dalla tassazione separata se conseguiti da società di
persone ovvero, se conseguiti da persone fisiche, obbligo
di richiesta della tassazione separata) o del comma 3 (facoltà
di richiedere la tassazione ordinaria se non conseguiti
nell’esercizio d’impresa ovvero iscrizione a
ruolo da parte dell’Ufficio) del citato art. 16. Tuttavia,
nel particolare caso in cui il contribuente che effettua
il condono tombale abbia, nella dichiarazione originaria,
assoggettato a tassazione ordinaria il reddito soggetto a
tassazione separata, facendolo confluire nel reddito
complessivo (quadro RN), non è necessaria la
presentazione dell’integrativa semplice. |
DEFINIZIONE
DI RITARDATI/OMESSI VERSAMENTI |
Þ |
Con
riferimento alla definizione degli omessi/tardivi
versamenti di cui all’art. 9-bis, Legge n. 289/2002,
è stato precisato che la stessa si applica anche: ·
agli omessi/tardivi versamenti relativi alle liquidazioni
periodiche IVA (con esclusione di quelli relativi al
2002); ·
agli omessi/tardivi versamenti delle imposte dovute a
titolo d’acconto (con esclusione di quelle
dovute per il 2002). Per
quanto concerne la definizione degli omessi/tardivi
versamenti iscritti a ruolo le sanzioni non sono dovute
soltanto con riferimento alle rate non ancora scadute
al 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003),
a condizione che le imposte e le ritenute, nonché i
relativi interessi iscritti a ruolo siano versati alla
scadenza della rata. Pertanto
risulta confermato che per i ruoli/rate scadute/in
scadenza entro il 16 aprile 2003(termine spostato al
16 maggio 2003) l’interessato non può
beneficiare della riduzione delle sanzioni. |
PERDITA
DELL'AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” E IMPOSTA DI
REGISTRO |
Þ |
Anche
gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro,
non definitivi alla data del 1° gennaio 2003, emessi a
seguito dell’accertamento della perdita (o mancanza)
dei requisiti per usufruire dell’agevolazione “prima
casa”, possono essere chiusi in applicazione dell’art.
15, Legge n. 289/2002 (liti potenziali). La maggiore
imposta di registro dovuta per la decadenza dal beneficio
e liquidata dall’Ufficio a seguito dell’attività
accertatrice rappresenta una fattispecie di imposta
“complementare” ex art. 42 del D.P.R.
n.131/1986. I
relativi atti, ancorché denominati “di liquidazione”
e non “di accertamento”, sono il frutto dell’attività
di accertamento posta in essere dall’Ufficio e
pertanto, in relazione a tali atti risultano applicabili: ·
l’art. 15 (liti potenziali) qualora gli
stessi risultino non definitivi al 1° gennaio 2003; ·
l’art. 16 (liti pendenti) qualora gli stessi
siano stati impugnati prima del 1° gennaio 2003. |
PROCESSI
VERBALI DI CONSTATAZIONE |
Þ |
Ai
fini della definizione dei processi verbali di
constatazione, ai sensi dell’art. 15, non è
necessario ricomprendere tutti i rilievi in essi
contenuti. Tuttavia l’eventuale definizione parziale
del PVC deve riguardare, per ciascun periodo d’imposta
interessato, tutti i rilievi riferiti al singolo tributo. Ciò significa che se il PVC
contiene diversi rilievi che interessano più tributi (IVA,
IRPEG, ecc.) volendo limitare la definizione ai fini
IRPEG è necessario ricomprendere tutti i rilievi che
interessano tale tributo. Ai sensi dell’art. 15, comma
4, lett. b-bis) i PVC, notificati entro l’1°
gennaio 2003, inerenti violazioni di natura soltanto
formale, per le quali sono applicabili sanzioni non
collegate al tributo, possono essere definiti con il
pagamento del 10% delle sanzioni minime
applicabili. Gli stessi non costituiscono
una causa ostativa per la definizione del concordato e
del condono, nonché dell’integrativa semplice. Analogamente, non ostacolano l’accesso
al concordato, al condono e all’integrativa semplice
gli atti di irrogazione di sanzioni non collegate al
tributo, per i quali all’1.1.2003 sia pendente una
lite, definibile ex art. 16, Legge n. 289/2002. |
AVVISI
DI ACCERTAMENTO SUCCESSIVI AL 1° GENNAIO 2003 |
Þ |
Ai
fini delle sanatorie previste dalla Legge Finanziaria per
il 2003, non rilevano gli avvisi di accertamento
notificati dopo il 1° gennaio 2003, in quanto gli esiti
dell’attività di controllo notificati
successivamente a tale data non assumono rilevanza
preclusiva alle sanatorie. Nel
caso in cui l’avviso di accertamento notificato nel
2003 è connesso con un invito al contraddittorio
notificato entro il 1° gennaio 2003 è possibile
comunque rimuovere la causa ostativa con la definizione
di cui all’art. 15 (liti potenziali) con riferimento
all’invito al contraddittorio, senza considerare l’avviso
di accertamento successivo a tale data. |
REGOLARIZZAZIONE
DELLE SCRITTURE CONTABILI IN CASO DI SANATORIE FISCALI: IL
MAGAZZINO
L’art. 14
della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003) prevede
la possibilità di regolarizzazione delle scritture contabili.
La
possibilità di regolarizzazione delle scritture contabili e
nello specifico del magazzino sono date attraverso:
·
l’integrativa semplice (si può fare su anni a scelta
del contribuente);
·
il condono tombale (il contribuente
deve necessariamente regolarizzare tutti i periodi d’imposta
pregressi).
POSTE
REGOLARIZZABILI |
Þ |
L’adeguamento
riguarda le rimanenze iniziali di cui all’art. 59
del D.P.R. n. 917/1986 e quindi le rimanenze: ·
di beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività d’impresa; ·
di materie prime e sussidiarie, semilavorati e
altri beni mobili, acquistati o prodotti per essere
impiegati nella produzione, esclusi quelli strumentali; ·
di prodotti in corso di lavorazione e di servizi
in corso di esecuzione. |
MODALITA’
OPERATIVE |
Þ |
Dal
punto di vista operativo è possibile: 1.
iscrivere maggiori quantità di esistenze iniziali delle
rimanenze in precedenza omesse; 2.
eliminare, dalle esistenze iniziali, le quantità o i
valori superiori a quelli effettivi. Le
variazioni permesse per la regolarizzazione del magazzino
riguardano sia le quantità, sia i valori con una
eccezione: l’ipotesi di SOTTOVALUTAZIONE
delle esistenze effettive non può essere oggetto di
adeguamento. |
ß
Esempio
|
Nel
caso di valutazione del magazzino attuata al 31
dicembre 2001 per un importo di valore pari ad €
1, anziché € 1,5, non è possibile procedere alla
regolarizzazione contabile per VALORE del magazzino,
riportandolo a quest’ultimo importo, in quanto le
disposizioni in commento prevedono solo l’iscrizione
per quantità di esistenze iniziali in precedenze omesse;
inoltre ammettendo questo tipo di rettifica, si
configurerebbe una rivalutazione del magazzino non
prevista dalla normativa. |
ß
Situazioni
sanabili |
Di
conseguenza, si possono sanare le variazioni di magazzino
che sono originate: 1.
da maggiori quantità rispetto alle esistenze effettive (attività
fittizie); 2.
da maggiori valori unitari rispetto alle esistenze
effettive (sopravvalutazione);
|
REGOLARIZZAZIONE
CONTABILE |
Þ |
I
contribuenti che si sono avvalsi del condono tombale
o della dichiarazione integrativa possono
procedere intervenendo nel bilancio o nel
rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002 o in corso a tale
data e, sempre senza ulteriori oneri, eliminare le
attività e passività fittizie, inesistenti o indicate
per valori superiori a quelli effettivi, anche nel caso
in cui tale eliminazione non sia collegata all’integrazione
del reddito imponibile di un determinato periodo d’imposta
oggetto di definizione. La norma consente di eliminare
le attività e passività fittizie, inesistenti o
indicate per valori superiori a quelli effettivi senza
che ciò faccia emergere componenti positivi e negativi
rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa
del periodo di imposta in cui è effettuata la
regolarizzazione. |
COSTI
DELL’OPERAZIONE |
Þ |
Per
coloro che si avvalgono del condono tombale sull’incremento
di magazzino è dovuta l’imposta sostitutiva del
6%, mentre non viene richiesto alcun onere in caso di
eliminazione delle esistenze iniziali. L’imposta
sostitutiva risulta indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP. |
ß
Con
l’integrativa semplice, invece, non si deve
versare alcuna imposta sostitutiva, in quanto i nuovi
elementi iscritti, dai quali scaturiscono ulteriori
imponibili, vengono tassati facendo riferimento alle
disposizioni vigenti in ciascun periodo d’imposta
interessato dalla definizione. |
RETTIFICHE Esistenze iniziali Passività Attività |
Þ |
Il
contribuente che procede alla regolarizzazione deve: ·
predisporre un apposito prospetto (in forma libera)
per ciascun periodo d’imposta in cui
permangono dette differenze; ·
conservare fino al 31 dicembre 2007 ed eventualmente
esibire o trasmettere il prospetto all’Amministrazione
finanziaria su richiesta dell’ufficio competente. Le rettifiche
delle esistenze iniziali devono essere effettuate
nelle scritture contabili, tenendo presente che
sia l’incremento, sia l’eliminazione delle
esistenze iniziali, originano un componente
straordinario, rispettivamente positivo e negativo, di
Conto Economico. In
alternativa, per l’incremento, è possibile creare
una riserva rubricata con riferimento alla Legge
Finanziaria 2003. Ne
consegue che: ·
quando la rettifica concerne l’eliminazione di
passività si determina un incremento patrimoniale,
con l’iscrizione nel conto economico di una
sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente; ·
mentre l’esclusione del bilancio di attività
genera un decremento patrimoniale, con la conseguente
iscrizione nel conto economico di un onere fiscalmente
indeducibile. |
VALORE
NORMALE |
Þ |
I
soggetti possono rettificare le scritture contabili,
iscrivendo attività precedentemente omesse. |
ß
Il
valore da iscrivere è quello indicato dall’art.
2426 c.c., vale a dire il prezzo di costo
risultante da idonea documentazione. Se non esistono
tracce di documentazione, si assume il valore normale
del bene alla data di acquisizione, mentre se manca
la data di acquisizione il bene si considera acquisito
nel momento della sua rilevazione contabile. |
CONSEGUENZE |
Þ |
L’adeguamento
non comporta l’erogazione di alcun genere di sanzioni.
Pertanto, sulle variazioni delle rimanenze (sia in
aumento, sia in diminuzione) non sono applicabili né
sanzioni amministrative né sanzioni penali. Inoltre, i maggiori
valori iscritti sono riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP relativi ai periodi
d’imposta successivi. |
Oggetto di
definizione agevolata
|
Þ |
La
definizione interessa tutte le liti fiscali,
indipendentemente dal valore, pendenti dinanzi: 1.
alle Commissioni Tributarie in ogni grado del giudizio,
anche a seguito di rinvio; 2.
al Tribunale o alla Corte di Appello; 3.
alla Corte di Cassazione. |
Definizione
di lite pendente |
Þ |
Sono
considerate pendenti le liti, in cui è parte l’Amministrazione
finanziaria dello Stato per le quali: 1.
alla data del 1° gennaio 2003 sia stato proposto
il ricorso o l’appello; 2.
il ricorso sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia
non passata in giudicato e pertanto siano ancora
aperti, al 1° gennaio 2003, i termini di impugnazione
della stessa; 3.
alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato; 4.
alla data del 1° gennaio 2003 vi sia pendenza a seguito
di rinvio. Si tratta delle liti devolute a: a)
Commissione tributaria provinciale o regionale a seguito
di rinvio da parte di una Commissione tributaria
regionale o dalla Commissione tributaria centrale; b)
Tribunale a seguito di rinvio da parte della Corte di
appello; c)
Commissione tributaria o ad un Tribunale o a una Corte d’appello
a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione. |
Lite
fiscale definibile |
Þ |
Sono
Liti DEFINIBILI quelle che hanno ad oggetto: ·
avvisi di accertamento; ·
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; ·
ogni altro atto di imposizione; ·
provvedimenti di diniego e revoca di agevolazioni, se
negli stessi sono quantificati il tributo o il maggiore
tributo e/o le sanzioni dovuti; ·
avvisi di liquidazione, ingiunzioni, ruoli che assolvono
anche la funzione di accertamento oltre che di
riscossione; ·
cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione ex
artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R.
n. 633/1972. |
ß
Sono
altresì definibili le liti riguardanti sanzioni comunque
irrogate dall’Ufficio ancorché non strettamente
correlate alla violazione di norme tributarie ma
comunque connesse a violazioni riconducibili all’ordinamento
giuridico – tributario e attinenti alla gestione dei
tributi. |
Lite
fiscale non definibile |
Þ |
Sono
Liti NON DEFINIBILI quelle che hanno ad oggetto: ·
istanze di rimborso; ·
avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’art. 12,
D.L. n. 70/1988; ·
provvedimenti di diniego e revoca di agevolazioni, se
negli stessi non sono quantificati il tributo o il
maggiore tributo e/o le sanzioni dovuti; ·
avvisi di liquidazione, ingiunzioni, ruoli che assolvono
esclusivamente la funzione di riscossione. |
Valore
della lite |
Þ |
Il
valore della lite, che costituisce la base del calcolo
per la definizione, corrisponde all’importo dell’imposta
o della maggiore imposta oggetto di contestazione
in primo grado. Non
devono essere considerati gli interessi, le indennità di
mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo,
anche se irrogate con separato provvedimento (se la lite
si riferisce a sanzioni non collegate al tributo, queste
comunque vengono considerate ai fini del valore della
lite). Tuttavia
se il giudizio è stato instaurato, fin dall’origine,
al solo fine di contestare le sanzioni collegate ad un
tributo (ad esempio, sanzioni per tardivo versamento), la
definizione avviene avendo riguardo al solo ammontare
delle stesse. Il
valore della lite va determinato con riferimento a
ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente
dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati. Se
con lo stesso atto sono stati impugnati più
provvedimenti, il valore deve essere calcolato per ogni
singolo atto di contestazione. Se
nell’atto è compresa l’INVIM, tale
imposta deve essere definita separatamente rispetto
agli altri tributi (imposte di registro,
ipotecaria e catastale) che invece devono essere sommati
per determinare il valore della lite ad esso relative. Non è consentita la
definizione parziale; nel valore della lite è
pertanto necessario tenere conto di tutti i tributi in
contestazione, compresi addizionali all’IRPEF, IRAP
e SSN. Tuttavia, se una lite ha ad
oggetto sia tributi definibili che non definibili, il
valore della stessa deve essere determinato senza tener
conto dei tributi non definibili. |
Termine
di definizione |
Þ |
Ai
fini della definizione, per ciascuna lite pendente,
devono essere versati entro il 16 aprile 2003(termine
spostato al 16 maggio 2003) con il modello F24
utilizzando i seguenti codici: ·
8071 - Definizione degli avvisi di accertamento -
Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289; ·
8072 - Definizione degli inviti al contraddittorio
- Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289; ·
8073 - Definizione dei processi verbali di
constatazione - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre
2002 n. 289; ·
8074 - Definizione degli atti di contestazione e
avvisi di irrogazione delle sanzioni - Articolo 15, comma
3 bis, legge 27 dicembre 2002 n. 289. |
Somme
da versare |
Þ |
Se
il valore della lite è fino a € 2.000,
la somma da versare è € 150. Se
il valore della lite è oltre € 2.000,
le somma da versare è rispettivamente: ·
10% del valore della lite, in caso di giudizio
favorevole al contribuente nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
o sull’ammissibilità dell’atto, alla data di
presentazione della domanda di definizione; ·
50% del valore della lite, in caso di giudizio
sfavorevole al contribuente nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
o sull’ammissibilità dell’atto, alla data di
presentazione della domanda di definizione; ·
30% del valore della lite, in caso di lite pendente in
primo grado se non è già stata resa pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità
dell’atto, alla data di presentazione della domanda
di definizione. |
Scomputo
delle somme già versate |
Þ |
E’
previsto lo scomputo, dalle somme dovute per la
definizione della lite, di quanto eventualmente già
versato dal contribuente, a titolo provvisorio, in
pendenza di giudizio, prima della presentazione
della domanda di definizione. Così
pertanto, nel caso in cui le somme versate in pendenza di
lite compensino interamente quanto dovuto per la
definizione, il contribuente, ai fini della chiusura
della lite, dovrà esclusivamente presentare la domanda
di definizione entro il 21 aprile 2003 e non dovrà
effettuare alcun versamento entro il 16 aprile 2003. L’eventuale eccedenza può
essere chiesta a rimborso qualora il contribuente
abbia ottenuto sentenza favorevole nell’ultima o
unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di
presentazione della domanda di definizione. |
Rateizzazione |
Þ |
Il
versamento, da effettuare separatamente per ciascuna
lite, può avvenire in unica soluzione o ratealmente,
in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo
ovvero 12 rate trimestrali se le somme dovute superano
€ 50.000 [la prima rata deve essere versata
entro il 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio
2003); sulle rate successive sono dovuti gli
interessi legali, nella misura del 3%, calcolati dal 17
aprile 2003(termine spostato al 17 maggio 2003)]. Le
somme non possono essere compensate con eventuali crediti
disponibili. |
Pagamento
inferiore a quanto dovuto |
Þ |
Nel
caso di pagamento di un importo inferiore a quanto
dovuto ai fini della definizione determinato da un “errore
scusabile”, è possibile provvedere alla regolarizzazione
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio.
La mancata regolarizzazione determina l’inefficacia
della definizione. |
ß
Errore
scusabile |
Si
ha errore scusabile se il contribuente ha
osservato una normale diligenza nella determinazione del
valore della lite e degli importi dovuti ovvero qualora
lo stesso sia stato determinato dalla sussistenza di
condizioni di obiettiva incertezza o di complessità di
calcolo. |
Omesso
versamento |
Þ |
Nel
caso di omesso versamento alla scadenza delle
rate successive alla prima, la definizione rimane
comunque efficace e tali importi saranno recuperati dall’Amministrazione
finanziaria mediante iscrizione a ruolo. |
Domanda
di definizione |
Þ |
Per
la chiusura delle liti, oltre al versamento è altresì
richiesta la presentazione entro il 21 aprile 2003 di
un’apposita domanda di definizione in carta
libera, secondo le modalità stabilite con Decreto
Direttore Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003. |
Liti
fiscali sospese |
Þ |
Le
liti fiscali che possono costituire oggetto di
definizione sono sospese fino al 30 giugno 2003.
Qualora
al 1° gennaio 2003 la data della trattazione sia già
stata fissata, la sospensione è ad iniziativa dell’interessato
previa richiesta contenente la volontà di definire la
lite. Se
la data fissata per la trattazione è successiva al 17
aprile 2003(termine spostato al 17 maggio 2003), il
contribuente chiede la sospensione soltanto se si è
avvalso della definizione. |
ß
Richiesta
di sospensione |
La
sospensione può essere chiesta: ·
con atto depositato presso la segreteria della
Commissione tributaria, che sconta l’imposta di
bollo; ·
oralmente, se la trattazione avviene in pubblica udienza. |
ß
Oggetto
della sospensione |
Sono
sospesi, altresì, fino al 30 giugno 2003,
i termini per la costituzione in giudizio, nonché
quelli per proporre: ·
ricorsi, anche per Cassazione; ·
appelli; ·
controdeduzioni; ·
controricorsi e ricorsi in riassunzione. |
I
codici
tributo da utilizzare per le sanatorie fiscali
Chiusura delle partite
IVA inattive |
Risoluzione
11 febbraio 2003, n. 31/E |
||
8007 |
Chiusura
delle partite IVA inattive - Art. 5 decreto legge 24/12/2002,
n. 282. |
||
Modifiche delle avvertenze
al modello di pagamento F23 per eseguire i versamenti
degli articoli 11, 15 e 16 della Legge 289/2002 |
Risoluzione
12 febbraio 2003, n. 32/E |
||
Sanatoria per l'IVA |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 39/E |
||
8009 |
Regolarizzazione
delle violazioni relative ai versamenti dell'IVA di cui
all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. Articolo
22, legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
||
Emersione delle attività
detenute all'estero - "Scudo fiscale" |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 40/E |
||
8087 |
Somme
versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle
attività detenute all'estero - Articolo 6, comma 6,
decreto legge 24 dicembre 2002, n, 282. |
||
8088 |
Somme
versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle
attività detenute all'estero - Articolo 6, comma 1,
lettera a, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. |
||
8089 |
Somme
versate per il rimpatrio di attività precedentemente
regolarizzate - Articolo 6 bis, comma 4, decreto legge 24
dicembre 2002, n. 282. |
||
Regolarizzazione scritture
contabili |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 41/E |
||
8067 |
Imposta
sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti in bilancio - Articolo 14, comma 5, legge 27
dicembre 2002, n. 289. |
||
Definizione automatica per
gli anni pregressi - "Condono Tombale" |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 42/E |
||
8066 |
Dichiarazione
non riservata Articolo 9, comma 1, legge 27 dicembre 2002,
n. 289. |
||
Integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi Dichiarazione integrativa
semplice in forma riservata Le maggiori somme dovute ,
determinate nella dichiarazione integrativa presentata in
forma riservata al quadro A, devono essere indicate nei
prospetti di versamento I e II del quadro G. |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 43/E |
||
PROSPETTO
I |
|||
Codifica |
Descrizione |
Rigo |
|
8011 |
Ilor,
Imposte sul patrimonio netto, CSSN, Imposte sostitutive,
Contributo straordinario per l'Europa, Redditi a
Tassazione separata |
G1 |
|
8012 |
Irpef |
G2 |
|
8013 |
Irpeg |
G3 |
|
8014 |
Irap |
G4 |
|
8015 |
Iva |
G5 |
|
8016 |
Importo
a concorrenza del minimale |
G6 |
|
L289 |
Contributi
previdenziali (Inps/Inpdai) |
G7 |
|
8017 |
Addizionale
regionale 1998 |
G8 |
|
8018 |
Addizionale
regionale 1999 |
G9 |
|
8019 |
Addizionale
regionale 2000 |
G10 |
|
8020 |
Addizionale
regionale 2001 |
G11 |
|
8021 |
Addizionale
comunale 1999 |
G12 |
|
8022 |
Addizionale
comunale 2000 |
G13 |
|
8023 |
Addizionale
comunale 2001 |
G14 |
|
MFA |
Redditi
ed imponibili conseguiti all'estero |
G15 |
|
PROSPETTO
II |
|||
Codifica |
Descrizione |
Rigo |
|
8024 |
Sostituti
d'imposta - Ritenute e imposte |
G16 |
|
8025 |
Ritenute
di lavoro dipendente Sicilia |
G17 |
|
8026 |
Ritenute
di lavoro dipendente Sardegna |
G18 |
|
8027 |
Ritenute
di lavoro dipendente Valle d'Aosta |
G19 |
|
8028 |
Addizionale
regionale 1998 trattenuta dal sostituto |
G20 |
|
8029 |
Addizionale
regionale 1999 trattenuta dal sostituto |
G21 |
|
8030 |
Addizionale
regionale 2000 trattenuta dal sostituto |
G22 |
|
8031 |
Addizionale
regionale 2001 trattenuta dal sostituto |
G23 |
|
8032 |
Addizionale
comunale 1999 trattenuta dal sostituto |
G24 |
|
8033 |
Addizionale
comunale 2000 trattenuta dal sostituto |
G25 |
|
8034 |
Addizionale
comunale 2001 trattenuta dal sostituto |
G26 |
|
0001 |
Il
codice è corrispondente alla Direzione generale Inps, da
indicare esclusivamente, nel campo "codice sede"
al rigo G7 del prospetto I. |
||
Definizione automatica per
gli anni pregressi Condono Tombale in forma
riservata |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 45/E |
||
PROSPETTO
III |
|||
Codifica |
Descrizione |
Rigo |
|
8038 |
Ilor,
Imposte sul patrimonio netto, Imposte sostitutive,
Riporto delle perdite |
G27 |
|
8039 |
Irpef |
G28 |
|
8040 |
Irpeg |
G29 |
|
8041 |
Irap |
G30 |
|
8042 |
Iva |
G31 |
|
8043 |
Definizione
automatica ai sensi del comma 3 bis |
G32 |
|
8044 |
Addizionale
regionale 1998 |
G33 |
|
8045 |
Addizionale
regionale 1999 |
G34 |
|
8046 |
Addizionale
regionale 2000 |
G35 |
|
8047 |
Addizionale
regionale 2001 |
G36 |
|
8048 |
Addizionale
comunale 1999 |
G37 |
|
8049 |
Addizionale
comunale 2000 |
G38 |
|
8050 |
Addizionale
comunale 2001 |
G39 |
|
MFB |
Dichiarazioni
dei redditi omesse |
G40 |
|
Integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi Dichiarazione integrativa
semplice |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 46/E |
||
8065 |
Dichiarazione
integrativa non riservata - tributi articolo 8, comma 1,
legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
||
8069 |
Dichiarazione
integrativa non riservata - contributi previdenziali
articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
||
Definizione degli
accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione e degli atti di
contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni - "Condono
liti potenziali" |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 47/E |
||
8071 |
Definizione
degli avvisi di accertamento - Articolo 15, comma 1,
legge 27 dicembre 2002 n. 289. |
||
8072 |
Definizione
degli inviti al contraddittorio - Articolo 15, comma 1,
legge 27 dicembre 2002 n. 289. |
||
8073 |
Definizione
dei processi verbali di constatazione - Articolo 15,
comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289. |
||
8074 |
Definizione
degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle
sanzioni - Articolo 15, comma 3 bis, legge 27 dicembre
2002 n. 289. |
||
Rideterminazione dei valori
di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
non regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, posseduti alla data del 1°
gennaio 2003. |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 48/E |
||
8051 |
Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi per la
rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati - Articolo 2,
decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282 |
||
8052 |
Imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi per la
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola - Articolo 2,
decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282 |
||
Codici "alfabetici
" per la regolarizzazione delle scritture contabili
in forma riservata |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 49/E |
||
La
maggiore imposta dovuta, determinata nella dichiarazione
integrativa al quadro D, è indicata nella "Sezione
Altri Enti previdenziali ed assicurativi" del
prospetto di versamento III del quadro G, rigo G41, con
la codifica "MFC" prestampata nella casella
"causale tributo". |
|||
Regolarizzazione delle
inadempienze in materia di servizio pubblico televisivo (canone
Rai) |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 50/E |
||
8010
|
Regolarizzazione
delle violazioni relative al canone ed alla tassa di
concessione governativa - Articolo 17, comma 1, legge 27
dicembre 2002, n. 289. |
||
Definizione dei ritardati o
omessi versamenti |
Risoluzione
27 febbraio 2003, n. 51/E |
||
8068 |
Definizione
dei ritardati od omessi versamenti - Articolo 9-bis,
comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
||
Chiusura delle liti
fiscali pendenti |
Risoluzione
28 febbraio 2003, n. 52/E |
||
8081 |
Definizione
delle liti fiscali pendenti - Articolo 16, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
||
Definizione automatica dei
redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi
prodotti in forma associata |
Risoluzione
13 marzo 2003, n. 62/E |
||
8060 |
Definizione
automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei
redditi prodotti in forma associata ai sensi
dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
||