SOMMARIO

FOCUS CONDONI FISCALI

 

 

 

ˇ         Come farsi perdonare dal Fisco: il condono tombale, il concordato di massa e l'integrativa semplice

ˇ         I chiarimenti in materia di sanatorie fiscali

ˇ         I codici tributo per le sanatorie                                                   

ˇ         Regolarizzazione delle scritture contabili in caso di sanatorie fiscali: il magazzino

ˇ         Le liti fiscali pendenti

 

                                                                                             

COME FARSI PERDONARE DAL FISCO: IL CONDONO TOMBALE, IL CONCORDATO DI MASSA E L'INTEGRATIVA SEMPLICE

 

 

DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI “CONDONO TOMBALE” (ART. 9, LEGGE N. 289/2002)

 

 

Soggetti interessati Ū Tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA

 

Periodi definibili Ū Tutte le dichiarazioni che andavano presentate entro il 31/10/2002

 

Imposte sanabili Ū ˇ         Imposte sui redditi e relative addizionali;

ˇ         Imposte sostitutive;

ˇ         IRAP;

ˇ         Contributo straordinario per l’Europa;

ˇ         IVA;

ˇ         Imposta sul patrimonio netto.

 

Modalitā operative Ū L’adesione comporta la necessitā di sanare tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.

E’ possibile sanare soltanto le imposte dirette e assimilate senza l’IVA o viceversa.

Il “condono tombale” si perfeziona mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione e con un versamento per ciascun periodo d’imposta.

 

Imposte dirette Il versamento deve essere pari all’8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva č risultata di ammontare superiore ad € 10.000, sulla parte eccedente si applica la percentuale del 6%, se superiore a € 20.000, su quest’ultima eccedenza la percentuale č pari al 4%.

 

IVA Il versamento deve essere pari alla somma del 2% dell’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l’IVA č divenuta esigibile nel periodo di imposta e del 2% dell’imposta detraibile nel medesimo periodo; se l’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi o l’imposta detraibile superano gli importi di € 200.000, sulla parte eccedente si applica la percentuale dell’1,5%, se supera € 300.000, la percentuale che si applica sull’eccedenza č pari all’1%.

 

Versamento minimo Ū Il versamento delle maggiori imposte non puō essere effettuato in misura inferiore agli importi minimi.

 

 

Soggetti

Versamento minimo imposte dirette

Persone fisiche e societā semplici titolari di redditi diversi da imprese e arti/professioni

Euro 100

Soggetti titolari di reddito prodotto in forma associata

Euro 200

Altri soggetti con i seguenti valori:

 

Ricavi sino a Euro 50.000

Euro 400

Ricavi sino a Euro 180.000

Euro 500

Ricavi maggiori a Euro 180.000

Euro 600

 

Volume d’affari

Versamento minimo IVA

Sino a Euro 50.000

Euro 500

Da Euro 50.000 sino a Euro 180.000

Euro 600

Per importi superiori a Euro 180.000

Euro 700

 

 

Termini di versamento Ū 16/04/2003( termine spostato al 16/05/2003) oppure entro il 30/11/2003 ed il 20/06/2004 se gli importi sono eccedenti € 3.000 per le persone fisiche e € 6.000 per gli altri soggetti.

 

Effetti del condono Ū L’adesione al “condono tombale” comporta la preclusione di ogni accertamento, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, nonché l’esclusione della punibilitā per alcuni reati tributari.

 

 

DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 7, LEGGE N. 289/2002)

 

 

Soggetti interessati Ū Titolari di redditi di impresa, esercenti arti e professioni,  imprenditori agricoli ed imprese di allevamento, con l’esclusione di quelli che hanno dichiarato compensi o ricavi annui di importo superiore ad € 5.164.569

 

Periodi definibili Ū Uno o pių annualitā per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.

 

Imposte sanabili Ū ˇ         Imposte sui redditi e relative addizionali;

ˇ         IVA;

ˇ         IRAP

 

Modalitā operative Ū Presentazione della comunicazione di definizione entro il 31 luglio 2003 o entro il 31 ottobre 2003 per le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata e con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il 20 giugno 2003; č prevista la possibilitā del versamento rateale qualora si superino determinati limiti.

Le maggiori imposte dovute sono aumentate di una somma pari ad € 300 per ciascuna annualitā oggetto di definizione ovvero € 600 per i soggetti a cui si applicano gli studi di settore ma per i quali sono state riscontrate delle anomalie negli indici di coerenza (ad esclusione dell’anno 1997 e per gli imprenditori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario, e le imprese di allevamento).
Le maggiori imposte dovute a titolo di definizione sono ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l’importo di € 5.000 per le persone fisiche ed € 10.000 per gli altri soggetti.

 

Effetti del concordato Ū Il concordato produce i suoi effetti, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, dalla data del primo versamento, annullando i poteri degli uffici quali accessi ispezioni e verifiche, richiesta di comunicazione di dati e informazioni e trasmissioni di documenti, rettifica delle dichiarazioni, accertamenti e presunzioni in materia di acquisti e cessioni.

Il concordato non offre alcuna copertura penale.

 

 

INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE (ART. 8, LEGGE N. 289/2002)

 

 

Soggetti interessati Ū Tutti i contribuenti, compresi i sostituti d’imposta

 

Periodi definibili Ū Uno o pių annualitā per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. Sono esclusi gli anni per i quali al contribuente sia stato notificato, entro il 1° gennaio 2003, processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento, invito al contraddittorio. Sono esclusi, inoltre gli anni per i quali sia stata esercitata l’azione penale per alcuni illeciti tributari, della quale gli stessi contribuenti abbiano avuto formale conoscenza entro il 1° gennaio 2003.

 

Imposte sanabili Ū ˇ         Imposte sui redditi e relative addizionali;

ˇ         Imposte sostitutive;

ˇ         Imposta sul patrimonio netto delle imprese;

ˇ         IVA;

ˇ         IRAP,

ˇ         Contributo straordinario per l’Europa,

ˇ         Contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale Ritenute.

 

Modalitā operative Ū La definizione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti nonché dell’intero ammontare delle ritenute e contributi, entro il 16 aprile 2003 (termine spostato al 16 maggio 2003), sulla base di una dichiarazione da presentare entro lo stesso termine. E’ prevista la possibilitā del versamento rateale qualora si superino determinati limiti.

In ogni caso nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullitā, maggiori importi dovuti almeno pari ad € 300 per ciascun periodo d’imposta.

 

Effetti della dichiarazione Ū -                    Estinzione delle sanzioni;

-                    Esclusione della punibilitā per alcuni reati tributari;

-                    Preclusione dell’accertamento limitatamente alle annualitā integrate e ai maggiori imponibili aumentati del 100% (50 % per le ritenute).

 

 

 


 

LO SCUDO FISCALE 2003 E LE PERSONE FISICHE (artt. 6 e 6 quinques D.L. n. 282/2002, conv. legge 21 febbraio 2003, n. 27

 

Soggetti beneficiari Ū ˇ         persone fisiche;

ˇ         enti non commerciali;

ˇ         societā semplici ed associazioni equiparate.

 

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fiscalmente residenti nel territorio dello Stato

 

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Possono avvalersi delle nuove disposizioni sia coloro che non hanno usufruito della disciplina contenuta nel D.L. n. 350/2001, sia coloro che hanno costituito all’estero attivitā nel periodo che va dal 1° agosto 2001 (ovvero dal 27 settembre 2001 per le attivitā regolarizzate) al 31 dicembre 2001.

 

Ambito oggettivo Ū -                  somme di denaro;

-                  attivitā finanziarie;

-                  altri investimenti detenuti all’estero;

 

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Detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, alla data del 31 dicembre 2001.

 

Modalitā operative Ū Per la regolarizzazione delle operazioni di emersione, č dovuta:

-                        una somma pari al 4 per cento dell’importo delle attivitā rimpatriate e/o regolarizzate se effettuate entro il 30 giugno 2003:

-                        una somma pari al 2,5 per cento qualora le operazioni siano effettuate entro il 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003).

Il versamento della somma deve essere effettuato esclusivamente in denaro.

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Dichiarazione riservata Presentazione entro il termine ultimo del 30 giugno 2003 – ovvero entro il 16 aprile 2003 - all’intermediario che procede alla regolarizzazione la dichiarazione riservata.

 

Effetti della regolarizzazione

Ū -                        Estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, relativamente alle attivitā indicate nella dichiarazione riservata;

-                        Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non č ancora decorso il termine per l’azione di accertamento limitatamente agli imponibili oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

 

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I soggetti interessati non sono tenuti alla compilazione delle dichiarazioni (modulo RW del modello UNICO) per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata (2003), nonché per il periodo d’imposta precedente.

 

 

Determinazione dei redditi derivanti dalle attivitā finanziarie rimpatriate

 

Ū Il contribuente che si avvale dell’operazione di rimpatrio delle attivitā finanziarie puō comunicare all’intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attivitā percepiti successivamente al 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione.

Sui predetti redditi l’intermediario che riceve la dichiarazione riservata applica le medesime ritenute alla fonte e imposte sostitutive che sarebbero state applicabili qualora le attivitā da cui derivano i proventi fossero state giā depositate presso l’intermediario ovvero qualora quest’ultimo fosse intervenuto nella loro riscossione.

 

 

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In alternativa puō essere utilizzato il criterio presuntivo, in base al quale per le somme di denaro e le altre attivitā finanziarie trasferite o costituite all’estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo d’imposta.

Sui redditi, cosė determinati, l’intermediario applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27%.

 

 

Nella tabella di seguito evidenziata č illustrato l’andamento del tasso ufficiale

 

Periodo

Tasso

Provvedimento del Governatore che dispone il tasso ufficiale di riferimento

dal 14/11/2001 al 10/12/2002

3,25%

Provvedimento del 9/11/2001 (G.U. n. 265 del 14.11.2001)
dall’11/12/2002 ad oggi

2,75%

Provvedimento del 6/12/2002 (G.U. n. 290 dell’11/12/2002)

 

 

Attivitā regolarizzate e successivamente rimpatriate

 

Ū E’ possibile applicare la disciplina dello scudo fiscale anche in materia di rimpatrio, al denaro ed alle attivitā finanziarie estere regolarizzate tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2002, che successivamente vengono trasferite in Italia dopo la data di presentazione della dichiarazione  riservata e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

 

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Modalitā operative Consegna agli stessi intermediari  ai quali č stata presentata la dichiarazione di regolarizzazione una richiesta scritta conferendo l’incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivitā finanziarie provenienti dall’estero originariamente regolarizzate e che ora si intende rimpatriare.

E’ consentito rivolgersi anche ad un intermediario diverso da quello al quale era stata a suo tempo presentata la dichiarazione riservata ai fini della regolarizzazione.

 

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Versamento L’effettuazione di questa operazione non comporta il pagamento di alcuna somma a condizione che le stesse siano perfezionate entro il 15 aprile 2003(termine spostato al 15 maggio 2003).

Tuttavia, per le operazioni effettuate dopo il 16 aprile 2003 e comunque entro il 30 giugno 2003 č dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attivitā finanziarie rimpatriate.

 

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Attivitā rimpatriate superiori o inferiori  a quelle regolarizzate

Qualora l’importo del denaro e delle altre attivitā finanziarie effettivamente rimpatriate in Italia sia superiore o inferiore a quello originariamente regolarizzato e risultante dalla dichiarazione riservata, gli effetti dell’operazione di rimpatrio si applicano limitatamente all’ammontare indicato nella dichiarazione riservata.

 

 

 

 

 

I CHIARIMENTI IN MATERIA DI SANATORIE FISCALI
(Agenzia Entrate, Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E)

 

 

 

ERRORE SCUSABILE

 

Ū Viene esteso l’applicabilitā dell’errore scusabile a:

ˇ         la chiusura delle liti pendenti (art. 16, comma 9, Legge n. 289/2002),

ˇ         il concordato (art. 7, Legge n. 289/2002),

ˇ         l'integrativa semplice (art. 8, Legge n. 289/2002),

ˇ         il condono (art. 9, Legge n. 289/2002),

ˇ         la definizione degli omessi versamenti (art. 9-bis, Legge n. 289/2002),

ˇ         la definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12, Legge n. 289/2002),

ˇ         la regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14, Legge n. 289/2002),

ˇ         la definizione liti potenziali (art. 15, Legge n. 289/2002),

in considerazione del fatto che anche per tali fattispecie il contribuente č tenuto a determinare e a versare, mediante autoliquidazione, le somme dovute.

Il principio dell’errore scusabile non č applicabile ai casi di omesso o insufficiente pagamento di una o pių rate da parte del contribuente che ha optato per il pagamento rateale delle somme dovute.

 

 

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA Ū L’utilizzo dell’integrativa semplice č necessario tutte le volte in cui si voglia regolarizzare l’omessa dichiarazione di redditi per i quali č consentita la tassazione separata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.917/1986, a nulla rilevando il fatto che gli stessi rientrino nel disposto del comma 2 (esclusione dalla tassazione separata se conseguiti da societā di persone ovvero, se conseguiti da persone fisiche, obbligo di richiesta della tassazione separata) o del comma 3 (facoltā di richiedere la tassazione ordinaria se non conseguiti nell’esercizio d’impresa ovvero iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio) del citato art. 16.

Tuttavia, nel particolare caso in cui il contribuente che effettua il condono tombale abbia, nella dichiarazione originaria, assoggettato a tassazione ordinaria il reddito soggetto a tassazione separata, facendolo confluire nel reddito complessivo (quadro RN), non č necessaria la presentazione dell’integrativa semplice.

 

 

DEFINIZIONE DI RITARDATI/OMESSI VERSAMENTI

 

Ū Con riferimento alla definizione degli omessi/tardivi versamenti di cui all’art. 9-bis, Legge n. 289/2002, č stato precisato che la stessa si applica anche:

ˇ         agli omessi/tardivi versamenti relativi alle liquidazioni periodiche IVA (con esclusione di quelli relativi al 2002);

ˇ         agli omessi/tardivi versamenti delle imposte dovute a titolo d’acconto (con esclusione di quelle dovute per il 2002).

Per quanto concerne la definizione degli omessi/tardivi versamenti iscritti a ruolo le sanzioni non sono dovute soltanto con riferimento alle rate non ancora scadute al 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003), a condizione che le imposte e le ritenute, nonché i relativi interessi iscritti a ruolo siano versati alla scadenza della rata.

Pertanto risulta confermato che per i ruoli/rate scadute/in scadenza entro il 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003) l’interessato non puō beneficiare della riduzione delle sanzioni.

 

 

PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” E IMPOSTA DI REGISTRO Ū Anche gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, non definitivi alla data del 1° gennaio 2003, emessi a seguito dell’accertamento della perdita (o mancanza) dei requisiti per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, possono essere chiusi in applicazione dell’art. 15, Legge n. 289/2002 (liti potenziali).

La maggiore imposta di registro dovuta per la decadenza dal beneficio e liquidata dall’Ufficio a seguito dell’attivitā accertatrice rappresenta una fattispecie di imposta “complementare” ex art. 42 del D.P.R. n.131/1986.

I relativi atti, ancorché denominati “di liquidazione” e non “di accertamento”, sono il frutto dell’attivitā di accertamento posta in essere dall’Ufficio e pertanto, in relazione a tali atti risultano applicabili:

ˇ         l’art. 15 (liti potenziali) qualora gli stessi risultino non definitivi al 1° gennaio 2003;

ˇ         l’art. 16 (liti pendenti) qualora gli stessi siano stati impugnati prima del 1° gennaio 2003.

 

 

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

 

Ū Ai fini della definizione dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 15, non č necessario ricomprendere tutti i rilievi in essi contenuti. Tuttavia l’eventuale definizione parziale del PVC deve riguardare, per ciascun periodo d’imposta interessato, tutti i rilievi riferiti al singolo tributo.

Ciō significa che se il PVC contiene diversi rilievi che interessano pių tributi (IVA, IRPEG, ecc.) volendo limitare la definizione ai fini IRPEG č necessario ricomprendere tutti i rilievi che interessano tale tributo.

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. b-bis) i PVC, notificati entro l’1° gennaio 2003, inerenti violazioni di natura soltanto formale, per le quali sono applicabili sanzioni non collegate al tributo, possono essere definiti con il pagamento del 10% delle sanzioni minime applicabili.

Gli stessi non costituiscono una causa ostativa per la definizione del concordato e del condono, nonché dell’integrativa semplice.

Analogamente, non ostacolano l’accesso al concordato, al condono e all’integrativa semplice gli atti di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, per i quali all’1.1.2003 sia pendente una lite, definibile ex art. 16, Legge n. 289/2002.

 

 

AVVISI DI ACCERTAMENTO SUCCESSIVI AL 1° GENNAIO 2003

 

Ū Ai fini delle sanatorie previste dalla Legge Finanziaria per il 2003, non rilevano gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2003, in quanto gli esiti dell’attivitā di controllo notificati successivamente a tale data non assumono rilevanza preclusiva alle sanatorie.

Nel caso in cui l’avviso di accertamento notificato nel 2003 č connesso con un invito al contraddittorio notificato entro il 1° gennaio 2003 č possibile comunque rimuovere la causa ostativa con la definizione di cui all’art. 15 (liti potenziali) con riferimento all’invito al contraddittorio, senza considerare l’avviso di accertamento successivo a tale data.

 

 

 

 

 

 

 


 

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI IN CASO DI SANATORIE FISCALI: IL MAGAZZINO

 

L’art. 14 della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003) prevede la possibilitā di regolarizzazione delle scritture contabili.

La possibilitā di regolarizzazione delle scritture contabili e nello specifico del magazzino sono date attraverso:

ˇ                     l’integrativa semplice (si puō fare su anni a scelta del contribuente);

ˇ                     il condono tombale (il contribuente deve necessariamente regolarizzare tutti i periodi d’imposta pregressi).

 

POSTE REGOLARIZZABILI Ū L’adeguamento riguarda le rimanenze iniziali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 917/1986 e quindi le rimanenze:

ˇ         di beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l’attivitā d’impresa;

ˇ         di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, esclusi quelli strumentali;

ˇ         di prodotti in corso di lavorazione e di servizi in corso di esecuzione.

 

MODALITA’ OPERATIVE Ū Dal punto di vista operativo č possibile:

1.      iscrivere maggiori quantitā di esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse;

2.      eliminare, dalle esistenze iniziali, le quantitā o i valori superiori a quelli effettivi.

Le variazioni permesse per la regolarizzazione del magazzino riguardano sia le quantitā, sia i valori con una eccezione: l’ipotesi di SOTTOVALUTAZIONE delle esistenze effettive non puō essere oggetto di adeguamento.

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Esempio

Nel caso di valutazione del magazzino attuata al 31 dicembre 2001 per un importo di valore pari ad € 1, anziché € 1,5, non č possibile procedere alla regolarizzazione contabile per VALORE del magazzino, riportandolo a quest’ultimo importo, in quanto le disposizioni in commento prevedono solo l’iscrizione per quantitā di esistenze iniziali in precedenze omesse; inoltre ammettendo questo tipo di rettifica, si configurerebbe una rivalutazione del magazzino non prevista dalla normativa.

 

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Situazioni sanabili Di conseguenza, si possono sanare le variazioni di magazzino che sono originate:

1.               da maggiori quantitā rispetto alle esistenze effettive (attivitā fittizie);

2.               da maggiori valori unitari rispetto alle esistenze effettive (sopravvalutazione);

  1. da maggiori quantitā e valori rispetto alle esistenze effettive (attivitā fittizie e sopravvalutazioni);
  2. da minori quantitā rispetto alle esistenze effettive (attivitā omesse).

 

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE Ū I contribuenti che si sono avvalsi del condono tombale o della dichiarazione integrativa possono procedere intervenendo nel bilancio o nel rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002 o in corso a tale data e, sempre senza ulteriori oneri, eliminare le attivitā e passivitā fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, anche nel caso in cui tale eliminazione non sia collegata all’integrazione del reddito imponibile di un determinato periodo d’imposta oggetto di definizione.

La norma consente di eliminare le attivitā e passivitā fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi senza che ciō faccia emergere componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa del periodo di imposta in cui č effettuata la regolarizzazione.

 

 

COSTI DELL’OPERAZIONE Ū Per coloro che si avvalgono del condono tombale sull’incremento di magazzino č dovuta l’imposta sostitutiva del 6%, mentre non viene richiesto alcun onere in caso di eliminazione delle esistenze iniziali.

L’imposta sostitutiva risulta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

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Con l’integrativa semplice, invece, non si deve versare alcuna imposta sostitutiva, in quanto i nuovi elementi iscritti, dai quali scaturiscono ulteriori imponibili, vengono tassati facendo riferimento alle disposizioni vigenti in ciascun periodo d’imposta interessato dalla definizione.

 

 

RETTIFICHE

 

 

 

 

 

 

 

Esistenze iniziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passivitā

 

 

 

Attivitā

Ū Il contribuente che procede alla regolarizzazione deve:

ˇ         predisporre un apposito prospetto (in forma libera) per ciascun periodo d’imposta in cui permangono dette differenze;

ˇ         conservare fino al 31 dicembre 2007 ed eventualmente esibire o trasmettere il prospetto all’Amministrazione finanziaria su richiesta dell’ufficio competente.

Le rettifiche delle esistenze iniziali devono essere effettuate nelle scritture contabili, tenendo presente che sia l’incremento, sia l’eliminazione delle esistenze iniziali, originano un componente straordinario, rispettivamente positivo e negativo, di Conto Economico.

In alternativa, per l’incremento, č possibile creare una riserva rubricata con riferimento alla Legge Finanziaria 2003.

Ne consegue che:

ˇ         quando la rettifica concerne l’eliminazione di passivitā si determina un incremento patrimoniale, con l’iscrizione nel conto economico di una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente;

ˇ         mentre l’esclusione del bilancio di attivitā genera un decremento patrimoniale, con la conseguente iscrizione nel conto economico di un onere fiscalmente indeducibile.

 

VALORE NORMALE

 

Ū I soggetti possono rettificare le scritture contabili, iscrivendo attivitā precedentemente omesse.

 

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Il valore da iscrivere č quello indicato dall’art. 2426 c.c., vale a dire il prezzo di costo risultante da idonea documentazione. Se non esistono tracce di documentazione, si assume il valore normale del bene alla data di acquisizione, mentre se manca la data di acquisizione il bene si considera acquisito nel momento della sua rilevazione contabile.

 

CONSEGUENZE

 

Ū L’adeguamento non comporta l’erogazione di alcun genere di sanzioni. Pertanto, sulle variazioni delle rimanenze (sia in aumento, sia in diminuzione) non sono applicabili né sanzioni amministrative né sanzioni penali.

Inoltre, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi ai periodi d’imposta successivi.

 

 

LE LITI FISCALI PENDENTI

 

 

 

Oggetto di definizione agevolata

Ū La definizione interessa tutte le liti fiscali, indipendentemente dal valore, pendenti dinanzi:

1.               alle Commissioni Tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio;

2.               al Tribunale o alla Corte di Appello;

3.               alla Corte di Cassazione.

 

 

Definizione di lite pendente Ū Sono considerate pendenti le liti, in cui č parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato per le quali:

1.      alla data del 1° gennaio 2003 sia stato proposto il ricorso o l’appello;

2.      il ricorso sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato e pertanto siano ancora aperti, al 1° gennaio 2003, i termini di impugnazione della stessa;

3.      alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

4.      alla data del 1° gennaio 2003 vi sia pendenza a seguito di rinvio. Si tratta delle liti devolute a:

a)      Commissione tributaria provinciale o regionale a seguito di rinvio da parte di una Commissione tributaria regionale o dalla Commissione tributaria centrale;

b)      Tribunale a seguito di rinvio da parte della Corte di appello;

c)      Commissione tributaria o ad un Tribunale o a una Corte d’appello a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

 

Lite fiscale definibile Ū Sono Liti DEFINIBILI quelle che hanno ad oggetto:

ˇ                  avvisi di accertamento;

ˇ                  provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

ˇ                  ogni altro atto di imposizione;

ˇ                  provvedimenti di diniego e revoca di agevolazioni, se negli stessi sono quantificati il tributo o il maggiore tributo e/o le sanzioni dovuti;

ˇ                  avvisi di liquidazione, ingiunzioni, ruoli che assolvono anche la funzione di accertamento oltre che di riscossione;

ˇ                  cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

 

 

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Sono altresė definibili le liti riguardanti sanzioni comunque irrogate dall’Ufficio ancorché non strettamente correlate alla violazione di norme tributarie ma comunque connesse a violazioni riconducibili all’ordinamento giuridico – tributario e attinenti alla gestione dei tributi.

 

Lite fiscale non definibile Ū Sono Liti NON DEFINIBILI quelle che hanno ad oggetto:

ˇ                  istanze di rimborso;

ˇ                  avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988;

ˇ                  provvedimenti di diniego e revoca di agevolazioni, se negli stessi non sono quantificati il tributo o il maggiore tributo e/o le sanzioni dovuti;

ˇ                  avvisi di liquidazione, ingiunzioni, ruoli che assolvono esclusivamente la funzione di riscossione.

 

Valore della lite Ū Il valore della lite, che costituisce la base del calcolo per la definizione, corrisponde all’importo dell’imposta o della maggiore imposta oggetto di contestazione in primo grado.

Non devono essere considerati gli interessi, le indennitā di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento (se la lite si riferisce a sanzioni non collegate al tributo, queste comunque vengono considerate ai fini del valore della lite).

 

Tuttavia se il giudizio č stato instaurato, fin dall’origine, al solo fine di contestare le sanzioni collegate ad un tributo (ad esempio, sanzioni per tardivo versamento), la definizione avviene avendo riguardo al solo ammontare delle stesse.

 

Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

Se con lo stesso atto sono stati impugnati pių provvedimenti, il valore deve essere calcolato per ogni singolo atto di contestazione.

Se nell’atto č compresa l’INVIM, tale imposta deve essere definita separatamente rispetto agli altri tributi (imposte di registro, ipotecaria e catastale) che invece devono essere sommati per determinare il valore della lite ad esso relative.

 

Non č consentita la definizione parziale; nel valore della lite č pertanto necessario tenere conto di tutti i tributi in contestazione, compresi addizionali all’IRPEF, IRAP e SSN.

Tuttavia, se una lite ha ad oggetto sia tributi definibili che non definibili, il valore della stessa deve essere determinato senza tener conto dei tributi non definibili.

 

Termine di definizione

Ū Ai fini della definizione, per ciascuna lite pendente, devono essere versati entro il 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003) con il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

ˇ                  8071 - Definizione degli avvisi di accertamento - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289;

ˇ                  8072 - Definizione degli inviti al contraddittorio - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289;

ˇ                  8073 - Definizione dei processi verbali di constatazione - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289;

ˇ                  8074 - Definizione degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni - Articolo 15, comma 3 bis, legge 27 dicembre 2002 n. 289.

 

Somme da versare Ū Se il valore della lite č fino a € 2.000, la somma da versare č € 150.

 

Se il valore della lite č oltre € 2.000, le somma da versare č rispettivamente:

ˇ                  10% del  valore della lite, in caso di giudizio favorevole al contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull’ammissibilitā dell’atto, alla data di presentazione della domanda di definizione;

ˇ                  50% del valore della lite, in caso di giudizio sfavorevole al contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull’ammissibilitā dell’atto, alla data di presentazione della domanda di definizione;

ˇ                  30% del valore della lite, in caso di lite pendente in primo grado se non č giā stata resa pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilitā dell’atto, alla data di presentazione della domanda di definizione.

 

 

Scomputo delle somme giā versate

Ū E’ previsto lo scomputo, dalle somme dovute per la definizione della lite, di quanto eventualmente giā versato dal contribuente, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, prima della presentazione della domanda di definizione.

Cosė pertanto, nel caso in cui le somme versate in pendenza di lite compensino interamente quanto dovuto per la definizione, il contribuente, ai fini della chiusura della lite, dovrā esclusivamente presentare la domanda di definizione entro il 21 aprile 2003 e non dovrā effettuare alcun versamento entro il 16 aprile 2003.

L’eventuale eccedenza puō essere chiesta a rimborso qualora il contribuente abbia ottenuto sentenza favorevole nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione.

 

Rateizzazione Ū Il versamento, da effettuare separatamente per ciascuna lite, puō avvenire in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo ovvero 12 rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000 [la prima rata deve essere versata entro il 16 aprile 2003(termine spostato al 16 maggio 2003); sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali, nella misura del 3%, calcolati dal 17 aprile 2003(termine spostato al 17 maggio 2003)].

Le somme non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili.

 

Pagamento inferiore a quanto dovuto Ū Nel caso di pagamento di un importo inferiore a quanto dovuto ai fini della definizione determinato da un “errore scusabile”, č possibile provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio. La mancata regolarizzazione determina l’inefficacia della definizione.

 

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Errore scusabile Si ha errore scusabile se il contribuente ha osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e degli importi dovuti ovvero qualora lo stesso sia stato determinato dalla sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di complessitā di calcolo.

 

Omesso versamento Ū Nel caso di omesso versamento alla scadenza delle rate successive alla prima, la definizione rimane comunque efficace e tali importi saranno recuperati dall’Amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo.

 

Domanda di definizione

Ū Per la chiusura delle liti, oltre al versamento č altresė richiesta la presentazione entro il 21 aprile 2003 di un’apposita domanda di definizione in carta libera, secondo le modalitā stabilite con Decreto Direttore Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003.

 

Liti fiscali sospese Ū Le liti fiscali che possono costituire oggetto di definizione sono sospese fino al 30 giugno 2003.

Qualora al 1° gennaio 2003 la data della trattazione sia giā stata fissata, la sospensione č ad iniziativa dell’interessato previa richiesta contenente la volontā di definire la lite.

Se la data fissata per la trattazione č successiva al 17 aprile 2003(termine spostato al 17 maggio 2003), il contribuente chiede la sospensione soltanto se si č avvalso della definizione.

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Richiesta di sospensione La sospensione puō essere chiesta:

ˇ                      con atto depositato presso la segreteria della Commissione tributaria, che sconta l’imposta di bollo;

ˇ                      oralmente, se la trattazione avviene in pubblica udienza.

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Oggetto della sospensione Sono sospesi, altresė, fino al 30 giugno 2003, i termini per la costituzione in giudizio, nonché quelli per proporre:

ˇ                  ricorsi, anche per Cassazione;

ˇ                  appelli;

ˇ                  controdeduzioni;

ˇ                  controricorsi e ricorsi in riassunzione.

 

 

I codici tributo da utilizzare per le sanatorie fiscali

 

 

Chiusura delle partite IVA inattive

Risoluzione 11 febbraio 2003, n. 31/E
8007 Chiusura delle partite IVA inattive - Art. 5 decreto legge 24/12/2002, n. 282.

Modifiche delle avvertenze al modello di pagamento F23 per eseguire i versamenti degli articoli 11, 15 e 16 della Legge 289/2002

Risoluzione 12 febbraio 2003, n. 32/E

Sanatoria per l'IVA

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 39/E
8009 Regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti dell'IVA di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. Articolo 22, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Emersione delle attivitā detenute all'estero - "Scudo fiscale"

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 40/E
8087 Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attivitā detenute all'estero - Articolo 6, comma 6, decreto legge 24 dicembre 2002, n, 282.
8088 Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attivitā detenute all'estero - Articolo 6, comma 1, lettera a, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.
8089 Somme versate per il rimpatrio di attivitā precedentemente regolarizzate - Articolo 6 bis, comma 4, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Regolarizzazione scritture contabili

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 41/E
8067 Imposta sostitutiva sui valori o maggiori valori dei beni iscritti in bilancio - Articolo 14, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Definizione automatica per gli anni pregressi - "Condono Tombale"

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 42/E
8066 Dichiarazione non riservata Articolo 9, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

Dichiarazione integrativa semplice in forma riservata

Le maggiori somme dovute , determinate nella dichiarazione integrativa presentata in forma riservata al quadro A, devono essere indicate nei prospetti di versamento I e II del quadro G.

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 43/E
PROSPETTO I
Codifica Descrizione Rigo
8011 Ilor, Imposte sul patrimonio netto, CSSN, Imposte sostitutive, Contributo straordinario per l'Europa, Redditi a Tassazione separata G1
8012 Irpef G2
8013 Irpeg G3
8014 Irap G4
8015 Iva G5
8016 Importo a concorrenza del minimale G6
L289 Contributi previdenziali (Inps/Inpdai) G7
8017 Addizionale regionale 1998 G8
8018 Addizionale regionale 1999 G9
8019 Addizionale regionale 2000 G10
8020 Addizionale regionale 2001 G11
8021 Addizionale comunale 1999 G12
8022 Addizionale comunale 2000 G13
8023 Addizionale comunale 2001 G14
MFA Redditi ed imponibili conseguiti all'estero G15
PROSPETTO II
Codifica Descrizione Rigo
8024 Sostituti d'imposta - Ritenute e imposte G16
8025 Ritenute di lavoro dipendente Sicilia G17
8026 Ritenute di lavoro dipendente Sardegna G18
8027 Ritenute di lavoro dipendente Valle d'Aosta G19
8028 Addizionale regionale 1998 trattenuta dal sostituto G20
8029 Addizionale regionale 1999 trattenuta dal sostituto G21
8030 Addizionale regionale 2000 trattenuta dal sostituto G22
8031 Addizionale regionale 2001 trattenuta dal sostituto G23
8032 Addizionale comunale 1999 trattenuta dal sostituto G24
8033 Addizionale comunale 2000 trattenuta dal sostituto G25
8034 Addizionale comunale 2001 trattenuta dal sostituto G26
0001 Il codice č corrispondente alla Direzione generale Inps, da indicare esclusivamente, nel campo "codice sede" al rigo G7 del prospetto I.

Definizione automatica per gli anni pregressi

Condono Tombale in forma riservata

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 45/E
PROSPETTO III
Codifica Descrizione Rigo
8038 Ilor, Imposte sul patrimonio netto, Imposte sostitutive, Riporto delle perdite G27
8039 Irpef G28
8040 Irpeg G29
8041 Irap G30
8042 Iva G31
8043 Definizione automatica ai sensi del comma 3 bis G32
8044 Addizionale regionale 1998 G33
8045 Addizionale regionale 1999 G34
8046 Addizionale regionale 2000 G35
8047 Addizionale regionale 2001 G36
8048 Addizionale comunale 1999 G37
8049 Addizionale comunale 2000 G38
8050 Addizionale comunale 2001 G39
MFB Dichiarazioni dei redditi omesse G40

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

Dichiarazione integrativa semplice

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 46/E
8065 Dichiarazione integrativa non riservata - tributi articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8069 Dichiarazione integrativa non riservata - contributi previdenziali articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289

Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione e degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione sanzioni - "Condono liti potenziali"

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 47/E
8071 Definizione degli avvisi di accertamento - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289.
8072 Definizione degli inviti al contraddittorio - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289.
8073 Definizione dei processi verbali di constatazione - Articolo 15, comma 1, legge 27 dicembre 2002 n. 289.
8074 Definizione degli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni - Articolo 15, comma 3 bis, legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2003.

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 48/E
8051 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - Articolo 2, decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282
8052 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 2, decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282

Codici "alfabetici " per la regolarizzazione delle scritture contabili in forma riservata

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 49/E
La maggiore imposta dovuta, determinata nella dichiarazione integrativa al quadro D, č indicata nella "Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi" del prospetto di versamento III del quadro G, rigo G41, con la codifica "MFC" prestampata nella casella "causale tributo".

Regolarizzazione delle inadempienze in materia di servizio pubblico televisivo (canone Rai)

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 50/E
8010 Regolarizzazione delle violazioni relative al canone ed alla tassa di concessione governativa - Articolo 17, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Definizione dei ritardati o omessi versamenti

Risoluzione 27 febbraio 2003, n. 51/E
8068 Definizione dei ritardati od omessi versamenti - Articolo 9-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Risoluzione 28 febbraio 2003, n. 52/E
8081 Definizione delle liti fiscali pendenti - Articolo 16, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata

Risoluzione 13 marzo 2003, n. 62/E
8060 Definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289