FOCUS    

 

SOMMARIO

·        Lo scudo fiscale                                               pag. 1

·        Novitą in tema di semplificazioni tributarie                          pag. 6

Finanziaria 2002:

la rivalutazione dei beni di impresa                                                                                   pag. 10

·        l'assegnazione agevolata dei beni ai soci                          pag.14

·        la rivalutazione dei terreni                                           pag.19

·        le detrazioni per carichi di famiglia                                                    pag.  21

 

LO SCUDO FISCALE

 

Per “scudo fiscale” si intende far riferimento a quelle disposizioni volte a favorire coloro che intendono mettere in regola capitali e attivitą detenute all’estero in violazione delle norme fiscali.

Il decreto legge 350/2001 convertito dalla legge 409/2001 detta le regole dello scudo fiscale che sono state illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate 85/E, 99/E e 101/E del 2001.

Lo “scudo fiscale” non opera con riferimento agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o sia gią iniziata l’attivitą di accertamento.

 

SOGGETTI AMMESSI

I soggetti che possono usufruire dello “scudo fiscale” sono:

·         persone fisiche;

·         enti non commerciali;

·         societą semplici;

·         associazioni professionali

 

a condizione che

 

ß

siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta in cui presentano la dichiarazione di emersione (2001 o 2002).

 

Possono beneficiare dell’applicazione dello scudo anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato.

 

SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti che non possono usufruire della disciplina sul rientro dei capitali detenuti all’estero sono:

·         societą in nome collettivo e in accomandita semplice;

·         enti commerciali;

·         societą di capitali;

·         persone fisiche, enti non commerciali, societą semplici e associazioni professionali che non sono residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta in cui presentano la dichiarazione di emersione;

·         soggetti che hanno violato solamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera osservando le disposizioni sul monitoraggio fiscale.

 

BENI E ATTIVITĄ OGGETTO DELLA SANATORIA

 

I beni e le attivitą finanziarie detenute all’estero che possono essere regolarizzate sono:

·         somme di denaro;

·         azioni quotate e non quotate;

·         quote di societą non rappresentate da titoli (societą di persone);

·         titoli obbligazionari;

·         certificati di massa;

·         quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo;

·         immobili;

·         quote di diritti reali;

·         multiproprietą;

·         oggetti preziosi;

·         opere d’arte.

 

I beni e le attivitą sopra elencate devono:

Ų      essere detenute dai soggetti beneficiari, direttamente o anche attraverso societą fiduciarie o per interposta persona;

Ų      essere detenute fuori dal territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto;

Ų      essere detenute in modo che non siano state osservate le norme di segnalazione all’Ufficio italiano cambi per il trasferimento dall’Italia all’estero.

 

RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE

I soggetti che hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attivitą in violazione degli obblighi di dichiarazione possono effettuare la regolarizzazione, nel periodo compreso tra il 1°novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, scegliendo tra le seguenti modalitą:

·         il rimpatrio        Ž     le attivitą da regolarizzare devono essere detenute

all’estero alla data del 1° agosto 2001.

Il rimpatrio prevede il rientro in Italia delle attivitą regolarizzate.

Si possono far rientrare in Italia il denaro e le attivitą di natura finanziaria attraverso:

-          gli intermediari Žsenza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale;

-          il trasporto al seguito del contante e delle altre attivitą finanziarie Žsi applica la normativa antiriciclaggio per l’individuazione delle operazioni sospette e l’ordinaria disciplina in materia di monitoraggio.

E’ necessario attestare che le attivitą erano detenute fuori dal territorio dello Stato almeno al 1° agosto 2001.

 

·         la regolarizzazione     Ž     le attivitą da regolarizzare devono essere detenute

all’estero alla data del 27 settembre  2001.

La regolarizzazione prevede di continuare a mantenere all’estero il denaro e le altre attivitą finanziarie.

Questa procedura puņ essere utilizzata sia per le attivitą finanziarie sia per le attivitą di diversa natura come gli immobili, gli oggetti preziosi, le opere d’arte.

E’ necessario certificare mediante documenti rilasciati dall’intermediario estero che le attivitą che si vogliono regolarizzare sono in deposito presso lo stesso intermediario estero.

 

ADEMPIMENTI

I soggetti che intendono procedere alla regolarizzazione delle attivitą detenute all’estero devono:

 

1.    Presentare una “dichiarazione riservata”

La dichiarazione deve :

·         essere presentata agli intermediari;

·         essere redatta sul modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23/11/2001;

·         elencare le somme e le attivitą finanziarie che si intendono rimpatriare e depositare presso l’intermediario;

·         indicare l’opzione relativa alla modalitą scelta per il pagamento della somma dovuta (pagamento in denaro o sottoscrizione di titoli di stato a tasso ridotto);

·         essere sottoscritta e timbrata dall’intermediario;

·         essere rilasciata in copia al contribuente.

 

Visto che la dichiarazione riservata :

Ų      dimostra  il pagamento dell’imposta dovuta;

Ų      costituisce l’unico documento idoneo per beneficiare dello “scudo fiscale” in caso di futuri accertamenti

la copia non puņ essere rilasciata prima di:

Ų      aver effettuato il trasferimento in Italia del denaro e delle altre attivitą finanziarie detenute all’estero;

Ų      aver assicurati i mezzi per il pagamento dell’imposta dovuta.

 

La dichiarazione assume la pił assoluta riservatezza; si compone di quattro copie: una per l’intermediario, una per il contribuente e due per eventuali esigenze dell’intermediario.

Essa contiene:

·         i dati anagrafici del ;

·         i dati delle attivitą da rimpatriare o da regolarizzare;

·         l’opzione tra pagamento dell’imposta o acquisto di titoli di Stato;

·         il mandato all’intermediario per il pagamento dell’imposta sostitutiva o per l’acquisto dei titoli di Stato.

 

2.    Corrispondere l’imposta dovuta

Il costo della sanatoria č costituito da:

Ų        il pagamento di un’imposta del 2,5% calcolata sull’importo complessivo dichiarato dall’interessato.

L'imposta č prelevata dall’intermediario sulle somme rimpatriate effettuando i disinvestimenti necessari; se vengono rimpatriate solo attivitą finanziarie sarą onere dell’interessato mettere a disposizione dell’intermediario il denaro necessario.

Il codice tributo per il versamento dell’imposta č 1081 (Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attivitą detenute all’estero – Articolo12, comma 1, D.L.25 settembre 2001, n.350)

 

oppure

 

Ų      la sottoscrizione, per un importo pari al 12% degli importi dichiarati, di  titoli di Stato di durata non inferiore a 10 anni appositamente emessi dal Ministro dell’Economia e delle finanze

 

CONFRONTO TRA RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente che intende regolarizzare le attivitą detenute all’estero puņ scegliere liberamente tra:

·         rimpatrio;

·         regolarizzazione

Il contribuente puņ decidere di:

·         far emergere solo una parte delle attivitą detenute all’estero;

·         rimpatriare parte dei beni e dichiarare l’esistenza senza rimpatrio per l’altra parte.

 

Tuttavia ci sono alcuni elementi, di seguito evidenziati che possono condizionare la scelta.

 

1. data di detenzione                   Ž         rimpatrio Žper le attivitą detenute

                                                                  almeno alla data del 1° agosto 2001;

                                                                  regolarizzazione Ž per le attivitą

                                                                  detenute fino al 27 settembre 2001

 

 

2. comunicazioni all’intermediario Ž        rimpatrio Ž attestazione della

                                                              detenzione delle attivitą fuori dal

                                                              territorio dello Stato al 1°agosto 2001;

                                                              regolarizzazione Ž certificazione o

                                                              altra documentazione analoga (estratti

                                                              conto         bancari) rilasciata dall’intermediario                                                      estero che attesti che le attivitą in

                                                              questione sono in deposito presso

                                                              l’intermediario estero

                                                             

3. anonimato                           Ž        rimpatrio tramite intermediari Ž č

                                                              anonimo;

                                                              rimpatrio con trasporto al seguito Ž

                                                              non č anonimo in quanto il soggetto che

                                                              rimpatria fisicamente le attivitą ha

                                                              l’obbligo di segnalare all’Ufficio Italiano

                                                              Cambi l’operazione;

                                                              regolarizzazione senza rimpatrio Ž

                                                              non č anonima.

 

4. tassazione redditi ante                  Ž        rimpatrio Ž il contribuente non deve

    regolarizzazione                                   dichiarare i redditi sul capitale detenuto

                                                              all’estero nel periodo d’imposta 2001 in

                                                              quanto la tassazione di questi redditi

                                                              avviene congiuntamente alla sanatoria;

                                                              regolarizzazione Ž il contribuente

                                                              deve dichiarare i redditi sul capitale

                                                              detenuto all’estero.

 

Effetti della sanatoria

La regolarizzazione č solo di carattere tributario e produce i seguenti effetti:

·       preclude nei confronti del contribuente e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo:

-          per i periodi d’imposta non ancora prescritti al 27 settembre 2001;

-          per gli importi dichiarati ai fini della sanatoria

·         estingue le sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e quelle previste per la mancata comunicazione all’Ufficio Italiano Cambi del trasferimento di attivitą finanziarie all’estero

·         determina l’estinzione dei reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione.


 

 

NOVITA’ IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 č stato pubblicato il DPR n. 435 del 7 dicembre 2001 che contiene numerose semplificazioni in materia tributaria e in particolare nuove regole in merito alle modalitą e ai termini di presentazione delle dichiarazioni, ai termini di versamento delle imposte e l’eliminazione di alcuni adempimenti.

Di seguito saranno evidenziate le novitą contenute nel DPR n. 435/2001 correttivo del DPR n. 322/1998.

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Nel caso di:

Ų      persone fisiche;

Ų      societą di persone;                   

Ų      associazioni equiparate alle societą di persone

 

la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP č presentata:

 

v      tramite una banca o un ufficio delle Poste Italiane SpA Ž tra il 1°maggio e il 

31 luglio dell’anno       successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

 

v      in via telematica                                           Ž entro il 31 ottobre

dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

 

Nel caso di:

Ų      soggetti IRPEG

 

la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP č presentata:

 

v      tramite una banca o un ufficio delle Poste Italiane SpA Ž entro l’ultimo giorno

del 7°mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

 

v      in via telematica                                           Ž entro l’ultimo giorno

del 10°mese successivo a  quello di chiusura del periodo di imposta

 

Nel caso di:

Ų      liquidazioni;

Ų      trasformazioni;

Ų      fusioni;

Ų      scissioni

 

la dichiarazione:

 

v      per il periodo antecedente all’evento straordinario č presentata:

-          entro la fine del 7° mese   Ž se presentata in banca o ufficio postale;

-          entro la fine del 10° mese Ž se presentata in via telematica

dalla data in cui ha effetto l’operazione

 

v      relativa al risultato finale della liquidazione č presentata:

-          entro la fine del 7° mese   Ž se presentata in banca o ufficio postale;

-          entro la fine del 10° mese Ž se presentata in via telematica

dalla chiusura della liquidazione o dal deposito di bilancio finale

 

 

RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni :

·         dei redditi;

·         dell’IRAP;

·         dei sostituti d’imposta

 

possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di :

-          un maggior reddito;

-          un maggior debito d’imposta;

-          un minor credito

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

L’eventuale credito risultante da queste dichiarazioni integrative puņ essere utilizzato in compensazione.

 

MODALITĄ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Le dichiarazioni devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate tramite:

-          invio telematico

-          una banca convenzionata o un ufficio delle Poste Italiane SpA

 

I contribuenti:

v      con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

v      obbligati alla presentazione:

-           della dichiarazione dei redditi

-           della dichiarazione IRAP

-           della dichiarazione annuale IVA

presentano la dichiarazione unificata annuale.

E’ facoltą dei contribuenti inserire nella dichiarazione unificata la dichiarazione dei sostituti d’imposta

La prova di presentazione della dichiarazione č data da:

v      ricevuta                                  Žnel caso di presentazione a banca o

    posta

v      attestazione dell’avvenuta ricezione     Žnel caso di presentazione da parte di:

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate           - intermediari incaricati

                                                  - trasmissione telematica diretta

                                                  - societą del gruppo

 

E’ stata eliminata la possibilitą di presentare la dichiarazione congiunta che era rimasta per il solo modello 730.

 

VERSAMENTI

Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione deve essere effettuato:

Ų      entro il 31 maggio dell’anno di presentazione della dichiarazione Ž    per le persone fisiche e le societą di persone

Ų      entro la fine del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta Ž per i soggetti IRPEG

 

Il versamento del secondo acconto deve essere effettuato nel mese di novembre ad eccezione per i soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l’anno solare che effettueranno il versamento del secondo acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.

 

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

 

Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta tutti coloro che devono comunicare dati fiscalmente rilevanti all’Erario pur non essendo considerati a tutti gli effetti sostituti d’imposta come per esempio gli intermediari finanziari.

 

La dichiarazione dei sostituti d’imposta č stata suddivisa in due parti:

Ų      una parte contiene i dati contenuti nelle certificazioni Ž da inviare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi, in via telematica;

Ų      la restante parte costituirą il Mod.770  Ž da presentare entro il 31 ottobre in via telematica.

 

Le certificazioni come il CUD e altre dovranno essere consegnate ai soggetti percipienti entro il 31 marzo dell’anno successivo anziché a febbraio.

Tutti i dati contenuti nel 770 e nelle relative attestazioni dovranno essere inviate solo in via telematica, diretta o tramite gli intermediari abilitati.

I soggetti che indicano in dichiarazione fino a 20 percipienti dovranno inviare la dichiarazione:

-          con il sistema Internet (e non Entratel)

oppure

-          per mezzo di un intermediario abilitato

 

E’ possibile includere la dichiarazione in UNICO a condizione che il periodo d’imposta coincida con l’anno solare.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI IVA

 

Le principali novitą in materia di adempimenti IVA sono:

Ų      la dichiarazione annuale in forma autonoma deve essere presentata:

-          entro il 31 luglio          Ž         a banche o poste

-          entro il 31 ottobre         Ž      in via telematica

 

Ų      č stata abolita la dichiarazione periodica IVA a partire dal 1° gennaio 2002.

 

Ų      č stato introdotto l’obbligo di presentare per via telematica entro febbraio di ogni anno una comunicazione dei dati relativi all’IVA riferita all’anno solare precedente. La prima comunicazione sarą quella di febbraio 2003.

 

Ų      č stato eliminato l’obbligo di indicare i dati del plafond  sui registri IVA

 

Ų      č stato eliminato l’obbligo di riportare i dati relativi alle liquidazioni mensili o trimestrali sui registri IVA. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, dovrą fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica

 

Ų      non č pił necessario indicare l’ammontare del credito IVA dell’anno precedente non richiesto a rimborso sul registro acquisti

 

Ų      č stata prevista la facoltą di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili a condizione che:

-          le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA per quanto riguarda i registri IVA e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per quanto riguarda il registro dei beni ammortizzabili

-          su richiesta dell’Amministrazione finanziaria siano forniti i dati che sarebbe stato necessario annotare sui registri IVA

 

Ų      i soggetti in contabilitą semplificata possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili se i dati vengono forniti, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria

 

Ų      gli esercenti arti e professioni in contabilitą ordinaria hanno la possibilitą di non tenere i registri IVA e dei beni ammortizzabili a condizione che:

-          le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico nei termini previsti dalla disciplina IVA per quanto riguarda i registri IVA e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per quanto riguarda il registro dei beni ammortizzabili

-          su richiesta dell’Amministrazione finanziaria siano forniti i dati che sarebbe stato necessario annotare sui registri IVA

 

Ų      i contribuenti che certificano gli incassi con l’emissione di scontrini e ricevute fiscali potranno annotare le operazioni effettuate in ciascun mese solare anche con un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo.

 

 

FINANZIARIA 2002: LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

 

La legge Finanziaria 2002 (art. 3, legge n. 448/2001) ha nuovamente riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa la possibilitą di rivalutare i beni versando un’imposta sostitutiva del 19% oppure del 15% per i beni non ammortizzabili analogamente a quanto previsto dal collegato alla Finanziaria 2000 (legge n. 342/2000).

Rispetto all’anno precedente, sono state previste alcune novitą di rilievo. La prima consiste nella possibilitą di inserire nel canestro dei crediti pieni (canestro A) l’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento dei maggiori valori. Accanto a tale importante novitą vi č perņ una penalizzazione relativa al fatto che i maggiori ammortamenti da rivalutazione potranno essere dedotti soltanto a partire dal secondo periodo di imposta successivo.

 

  Rivalutazione legge n. 342/2000 Rivalutazione legge n. 448/2001

 

Soggetti beneficiari

Le imprese che hanno approvato il bilancio 2000 entro il 7 maggio 2001 possono operare la rivalutazione anche nel bilancio al 31 dicembre 2001, ma solo sui beni esistenti al 31 dicembre 1999.

 

Indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio 2000 č possibile operare la rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2001 sui beni acquisiti sino al termine dell’esercizio 2000.
Riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione Il maggior valore č riconosciuto dall’esercizio 2001, quindi:

·         i maggiori ammortamenti possono essere dedotti gią dall’esercizio 2001;

·         ai fini della determinazione delle plusvalenze, il valore del bene rivalutato puņ essere computato dal 1° gennaio 2002.

Il maggior valore č riconosciuto dal 1° gennaio 2003 (secondo esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001), quindi:

·         i maggiori ammortamenti possono essere dedotti solo dall’esercizio 2003;

·         ai fini della determinazione delle plusvalenze, il valore del bene rivalutato puņ essere computato solo dal 1° gennaio 2003.

 

Per questi fattori, la convenienza a fruire della rivalutazione deve essere colta nel confronto tra i costi della stessa e i possibili benefici ottenibili (maggiori ammortamenti, minori costi in sede di successiva cessione del bene).

 

Soggetti interessati

Possono usufruire della rivalutazione i seguenti soggetti titolari di reddito di impresa, in contabilitą ordinaria e semplificata:

 

·         societą per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilitą limitata;

·         societą cooperative;

·         societą di mutua assicurazione;

·         aziende speciali;

·         aziende municipalizzate;

·         enti pubblici e privati aventi per oggetto l’esercizio di attivitą commerciali;

·         persone fisiche che svolgono attivitą produttiva di reddito d’impresa;

·         societą in nome collettivo, in accomandita semplice e societą ad esse equiparate;

·         societą ed enti di ogni tipo nonché persone fisiche, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello stesso.

 

Per quanto riguarda le societą cooperative, la rivalutazione puņ essere effettuata a condizione che sui maggiori valori attribuiti ai beni venga corrisposta l’imposta sostitutiva, indipendentemente dalla circostanza che le stesse fruiscano di regimi di esenzione fiscale.

 

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal processo di rivalutazione:

 

·         i soggetti che determinano il reddito in modo forfetario secondo il disposto dell’art. 3, comma 177, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

·         le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

 

Beni oggetto della rivalutazione

Oggetto della rivalutazione, sono i seguenti beni:

 

·         immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno;

·         immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati,

·         partecipazioni in societą controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, semprechč le stesse costituiscano immobilizzazioni.

 

I beni di cui sopra per poter essere rivalutabili devono risultare iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2000 (periodo di riferimento legislativo), sia nel bilancio 2001 (periodo in cui la rivalutazione č effettuata).

Sono inoltre rivalutabili anche i beni di costo unitario inferiore al milione, e i beni materiali completamente ammortizzabili purché:

·         risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, per i contribuenti in contabilitą ordinaria;

·         acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dal registro dei beni ammortizzabili e dal registro IVA degli acquisti, per i contribuenti in contabilitą semplificata. Inoltre per tali contribuenti la rivalutazione č consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto, bollato e vidimato, che dovrą essere presentato, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo dei beni e la rivalutazione compiuta.

Di conseguenza non potranno essere rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2001.

I beni si considerano acquisiti alla data di trasferimento del diritto di proprietą o di altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva di proprietą; mentre per i beni costruiti in economia si deve far riferimento alla data di iscrizione dei beni in contabilitą.

 

Beni esclusi

 

·         Beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio č diretta l’attivitą di impresa (es. gli immobili per le imprese che operano nel settore della costruzione);

·         avviamento, costi pluriennali, beni monetari;

·         partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

·         partecipazioni che, ancorché considerate di controllo o collegate, non costituiscono tuttavia immobilizzazioni.

 

Annotazione della rivalutazione

I soggetti in contabilitą ordinaria devono annotare la rivalutazione dei beni nel libro degli inventari e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali precedenti rivalutazioni eseguite

I soggetti in contabilitą semplificata devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da presentare, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

 

Rivalutazione per categorie omogenee

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. In particolare:

 

·         le azioni e le quote devono essere raggruppate per natura in conformitą ai criteri di cui all’art. 61 del Tuir;

·         i beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai beni mobili iscritti nei pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e per coefficiente di ammortamento;

·         i beni immateriali possono essere rivalutati distintamente.

 

Gli immobili, prescindendo dall’anno di acquisizione, si distinguono in:

 

·         aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica;

·         aree non fabbricabili;

·         fabbricati non strumentali;

·         fabbricati strumentali per destinazione;

·         fabbricati strumentali per natura.

 

I beni mobili iscritti nei pubblici registri, prescindendo dall’anno di acquisizione, si distinguono in:

 

·         aeromobili;

·         veicoli;

·         navi e imbarcazioni internazionali;

·         navi e imbarcazioni non internazionali.

 

Si ricorda che la rivalutazione non deve essere effettuata necessariamente per tutte le categorie di beni, in quanto č possibile scegliere quale categoria omogenea rivalutare e quale no.

 

Limitazione alla rivalutazione

La rivalutazione non puņ essere effettuata senza limitazioni. I valori che saranno iscritti in bilancio o nell’inventario a seguito della rivalutazione devono infatti tenere conto dei seguenti parametri:

 

 

In definitiva

 

Valore massimo £ Valore di mercato

 

Importo base per la rivalutazione e saldo di rivalutazione

La rivalutazione deve essere effettuata sul valore contabile residuo del bene, inteso come costo storico al netto degli ammortamenti effettuati

 

Esempio1:

Costo storico                                                 € 2.300-

F.do ammortamento                                                  300

                                                                                                __

Valore contabile netto                                    € 2.000

 

La differenza tra valore rivalutato e valore contabile residuo costituisce il cosiddetto saldo attivo di rivalutazione.

 

Esempio2:

Ipotizzando un valore di rivalutazione pari al valore di mercato del bene e considerando come valore contabile netto l’importo di cui al precedente esempio si avrą:

 

Valore di mercato                                          € 3.400-

Valore contabile netto                                    € 2.000

                                                                                               

Saldo attivo di rivalutazione                           € 1.400

 

La rivalutazione puņ essere eseguita anche per beni che sono completamente ammortizzati e che risultano iscritti in bilancio; in tal caso sarą nullo il valore contabile netto. Per le imprese in contabilitą semplificata, che non redigono il bilancio, i beni completamente ammortizzati devono risultare dal libro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti ai fini IVA.

 

Effetti della rivalutazione

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti ai fini di:

a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di riferimento (generalmente anno 2003 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Per quanto riguarda, invece, il limite del 5% delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all’art. 67 del Tuir si evidenzia che i nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati rileveranno a partire dall’esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione č riconosciuta.

 

Imposta sostitutiva

Sul maggior valore iscritto in bilancio č dovuta un’imposta sostitutiva determinata applicando allo stesso una percentuale pari al:

·         19% per i beni ammortizzabili;

·         15% per i beni non ammortizzabili.

Il versamento dell’imposta puņ essere fatto:

·         in unica soluzione;

·         ratealmente, con un massimo di tre rate di pari importo, maggiorate degli interessi del 6% annuo.

L’importo complessivo o la prima rata devono essere versati entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta in cui č eseguita la rivalutazione.

La seconda e terza rata dovranno essere versate entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi devono essere versati utilizzando il codice tributo 2726 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio – Art. 12 della legge 342 del 2000”.

Nel caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva viene pagata dal titolare dell’impresa senza provocare particolari incombenze sul collaboratore.

Tali importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 con il mod. F24.

Inoltre l’imposta sostitutiva concorre alla formazione del Canestro A di cui al comma 1 dell’art. 105 del Tuir (credito d’imposta pieno).

 

Modalitą di rivalutazione

La rivalutazione puņ essere eseguita, nel rispetto dei criteri civilistici, in tre modi:

·         imputazione del maggior valore solo al bene. Tale modalitą di rivalutazione risulta la pił indicata per i beni completamente ammortizzati;

·         incremento sia del valore del bene che del fondo ammortamento, in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento;

·         riduzione del valore del fondo ammortamento. Con tale metodo si consente di adeguare il valore contabile al valore reale riducendo il fondo di ammortamento.

Tale metodo presenta alcuni vantaggi:

I criteri seguiti devono essere indicati nella nota integrativa.

 

Riserva di rivalutazione

Il saldo attivo dei valori imputati a bilancio per effetto della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva da corrispondere, devono essere imputati, alternativamente:

 

Vecchia e nuova disciplina

Va segnalato che non tutti i soggetti interessati sono costretti a ricorrere a questa nuova versione della rivalutazione dei beni. In base, infatti al regolamento attuativo della precedente disciplina (legge n. 342/2000), le societą il cui bilancio era stato approvato entro la data del 7 maggio 2001 potrebbero far ancora ricorso alla disposizione originaria in sede di stesura del bilancio 2001. Unici obbligati alla nuova edizione sono quindi coloro:

Finanziaria 2002: l'assegnazione agevolata dei beni ai soci

 

La Finanziaria 2002 (art.3, commi 7-10, legge n.488/2001), ha riproposto le disposizioni contenute nella Finanziaria 1998 (art.29, legge n.449/1997) in merito all’assegnazione agevolata di beni aziendali ai soci.

 

Societą interessate

Possono effettuare l’assegnazione dei beni ai soci le seguenti societą residenti:

§                     societą per azioni

§                     societą in accomandita per azioni

§                     societą a responsabilitą limitata

§                     societą in nome collettivo

§                     societą in accomandita semplice

§                     societą di armamento

§                     societą di fatto che hanno come oggetto l’esercizio di attivitą commerciali

 

Soggetti beneficiari dell’assegnazione

I soggetti beneficiari dell’agevolazione possono essere persone fisiche o societą, residenti o non residenti nel territorio dello Stato. Tali soggetti devono risultare iscritti al libro soci, dove prescritto, alla data del 30 settembre 2001 o comunque devono essere iscritti entro il 30 gennaio 2002 in forza perņ di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

Per le societą che non hanno l’obbligo della tenuta del libro soci, la condizione di socio deve risultare da titolo idoneo avente data certa. E’ anche possibile che le azioni e quote del socio effettivo siano intestate a societą fiduciarie che devono essere iscritte a libro soci e che devono provare che il rapporto fiduciario sia nato prima del 30 settembre 2001.

Se sulla partecipazione č stato costituito un diritto di usufrutto, la qualitą di socio va riferita a chi ha la nuda proprietą.

Se un socio muore dopo il 30 settembre 2001 e gli subentra un erede che accetta l’ereditą allora anche nei confronti di quest’ultimo l’assegnazione puņ essere effettuata con procedura agevolata.

 

Modalitą di assegnazione dei beni

I beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale posseduto da ciascuno alla data dell’atto di assegnazione. In considerazione del fatto che spesso i beni assegnabili sono per loro natura difficilmente divisibili, č stato ammesso il conguaglio delle quote sia con denaro che con accollo dei debiti.

 

Beni oggetto dell’agevolazione

I beni oggetto dell’agevolazione sono i seguenti:

§                     beni immobili (fabbricati e terreni) diversi da quelli strumentali per destinazione, gli immobili merce, gli immobili patrimonio e gli immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall’impresa e quindi dati, ad esempio, in locazione o comodato;

§                     beni mobili iscritti in pubblici registri (auto, navi, imbarcazioni, ecc.), solo se non utilizzati come strumentali per l’attivitą propria di impresa. Si ricorda che si considerano strumentali quei beni senza i quali l’impresa non puņ essere esercitata, come ad esempio le auto per le societą che fanno attivitą di noleggio, gli aeromobili per le scuole di volo, ecc.;

§                     quote di partecipazione in societą residenti o non residenti, rappresentate da azioni o quote. Sono assegnabili anche le azioni proprie della societą.

 

Beni esclusi dall’agevolazione

Non sono assegnabili con procedura agevolata i singoli diritti reali (usufrutto, nuda proprietą, ecc…) afferenti i beni sopra elencati.

Sono invece assegnabili i beni immobili di societą di gestione, siano essi concessi o meno in locazione.

 

Gli immobili di una societą sono classificabili fiscalmente in:

 

Immobili Strumentali   Immobili

Merce

  Immobili Patrimonio

 

Gli immobili strumentali sono quelli che partecipano alla formazione del reddito secondo criteri analitici ossia sono deducibili le spese inerenti all’immobile (spese di gestione, quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria), mentre dall’altro saranno tassabili i ricavi connessi a tali immobili, come ad esempio gli affitti.

La strumentalitą puņ essere per natura o per destinazione.

I primi sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Si tratta degli immobili accatastati nelle classi B, C, D, E e nella categoria A10 (uffici). Questa strumentalitą č talmente forte che č indipendente dall’utilizzo che l’impresa ne fa. Quindi restano strumentali per natura anche se:

I secondi sono strumentali proprio per la destinazione che ne viene fatta. Sono immobili che non possiedono i requisiti per essere strumentali per natura, ma assurgono a strumentali poiché vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa. Esempio: un immobile di categoria A3 utilizzato esclusivamente come ufficio di una societą.

 

Gli immobili merce sono relativi a societą che svolgono attivitą di produzione, costruzione, scambio o commercializzazione di immobili. Queste societą oltre a possedere i propri immobili strumentali, possiedono anche questi immobili che quando vengono venduti generano ricavi e non plusvalenze o minusvalenze, come invece capita quando si cedono gli immobili strumentali. In bilancio tali beni vanno appostati nell’attivo circolante e come una qualsiasi merce, se alla fine dell’anno non sono ancora stati venduti costituiranno rimanenza.

 

Gli immobili cosiddetti patrimonio sono definiti per negazione come quegli immobili che non sono né strumentali, né merce. Partecipano alla formazione del reddito d’impresa in base alla rendita catastale o, in caso di locazione, al maggior valore tra l’85% del canone e la rendita catastale stessa. Questo significa che non saranno deducibili tutte le spese afferenti a tali immobili e non saranno tassati gli eventuali ricavi afferenti (affitti).

Si tratta di solito di quegli immobili abitativi di categoria catastale A (esclusi gli A10) che vengono dati in uso ai soci e che comunque vengono tenuti a disposizione senza intenzione di venderli.

 

Calcolo dell’agevolazione ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP

L’agevolazione consiste nella possibilitą di assegnare i beni sopra ricordati pagando un’imposta sostitutiva delle imposte dirette (IRPEG o IRPEF) e dell’IRAP pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

 

Imposta sostitutiva = 10%

X   (

Valore normale del bene - Costo fiscalmente riconosciuto del bene    )

 

Il Ministero delle Finanze nella C.M. n. 112/E del 21/05/1999 ha precisato che č condizione necessaria per l’applicazione del beneficio l’esistenza di una base imponibile, con la conseguenza che ci sia un valore normale superiore al costo fiscalmente riconosciuto.

 

Valore normale degli immobili

Per gli immobili, in luogo dei criteri stabiliti dall’art.9 del D.P.R. n.917/1986 (valore normale), e su richiesta della societą, il valore normale puņ essere determinato applicando i moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale (100 per le categorie A, B, C , 50 per le categorie A10 e D, 34 per le categorie C1 ed E), ovvero, nel caso in cui l’immobile sia privo di rendita catastale , a quella presunta.

Tuttavia, in riferimento ai beni immobili il Ministero delle Finanze nella circolare n. 112/E del 21/05/1999 ha stabilito che , ai fini dell’assegnazione, il valore normale potrą essere pari anche ad un valore intermedio tra quello catastale e quello di mercato.

 

Valore normale dei beni mobili iscritti in pubblici registri

In questo caso il valore normale č semplicemente il valore di mercato o comunque il valore di mercato come definito dall’art. 9 del D.P.R. n.917/1986 e si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo pił prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Nel caso di un bene riscattato per valore normale si intende il prezzo di riscatto.

 

Valore normale delle partecipazioni

Il valore da considerare č diverso a seconda che la partecipazione sia relativa a:

§                     societą quotate. In questo caso si tratta della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese precedente. Si intende che l’ultimo mese precedente č rappresentato dai 30 giorni precedenti alla data dell’atto di assegnazione, non avendo alcun rilievo la data della delibera.

§                     societą non quotate. La valutazione del patrimonio netto della societą partecipata deve risultare da apposita relazione giurata di stima redatta da un professionista (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, revisore) effettuata entro il 30 settembre 2002. Il valore periziato deve essere riferito all’intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni precedenti alla data della delibera di assegnazione.

 

Costo fiscalmente riconosciuto

Il secondo elemento da considerare per il calcolo della base imponibile č rappresentato:

§   dalla differenza tra il costo e gli ammortamenti effettivamente dedotti, per i beni che se ceduti creano plusvalenza;

§   per i beni che se ceduti danno origine a ricavi, se da parte della societą non sono stati valutati al costo specifico, possono essere valutati con uno degli altri metodi fiscalmente riconosciuti.

 

Trattamento dell’assegnazione agevolata ai fini dell’IVA

Ai fini IVA l’assegnazione ai soci costituisce una cessione di beni che pertanto puņ essere

§         imponibile

§         non imponibile

§         esente

Solo in caso di assegnazione imponibile la societą puņ scegliere una delle seguenti alternative:

§                     applicare l’IVA in base alle regole ordinarie

§                     maggiorare l’imposta sostitutiva in misura pari al 30% dell’IVA calcolata sul valore normale dei beni in base all’aliquota propria dei medesimi

La scelta del regime ordinario o di quello alternativo puņ essere operata anche per singole operazioni, pertanto se ad esempio una societą assegna con l’agevolazione in oggetto due immobili ai soci, puņ benissimo, per un immobile, pagare la sostitutiva del 10% e l’IVA nei modi ordinari, e, per l’altro immobile maggiorare l’imposta sostitutiva del 30% dell’IVA ordinaria.

 

Tipologia di operazioni

Sono operazioni imponibili:

- le assegnazioni di beni sui quali la societą abbia detratto almeno in parte l’IVA in fase di acquisto o importazione

- le assegnazioni di beni acquistate da soggetti privati

 - le assegnazioni di beni acquistati prima dell’1/1/73, data di entrata in vigore della legge IVA

- le assegnazioni di beni che sono stati acquistati in regime di esenzione IVA

 

Sono operazioni esenti

- le assegnazioni di beni su cui la societą non ha detratto, nemmeno in parte l’IVA

- le assegnazioni di beni immobili a destinazione abitativa effettuate da societą diverse da quelle costruttrici i beni assegnati, diverse da quelle che hanno eseguito su tali beni interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, diverse infine dalle imprese che hanno per oggetto principale l’attivitą di rivendita di tali beni

- l’assegnazione di quote di partecipazione in societą

 

 

Sono operazioni non imponibili

 

-  assegnazioni di terreni non edificabili

 

L’assegnazione ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali

Le varie possibilitą sono riassunte nella seguente tabella:

Assegnazione Registro Ipotecaria e catastale
Esente 1% Lire 500.000 (258,23 €)
Non Imponibile 1% Lire 500.000 (258,23 €)
Imponibile (con scelta del regime ordinario IVA) Lire 250.000 (129,11 €) Lire 500.000 (258,23 €)
Imponibile (con scelta del regime alternativo IVA di maggiorazione dell’imposta sostitutiva) 1% Lire 500.000 (258,23 €)

 

Versamento dell'imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva deve essere versata con modello F24, utilizzando il codice tributo 1677 “Imposta sostitutiva assegnazione agevolata dei beni ai soci ai sensi dell’art.29, Legge 449/1997”, nelle seguenti percentuali e alle seguenti scadenze:

§                     40% entro il 16 novembre 2002

§                     30% entro il 16 febbraio 2003

§                     30% entro il 16 maggio 2003

L’imposta č compensabile e non rileva ai fini della determinazione dei canestri.

 

Effetti in capo ai soci

L’assegnazione č un’operazione che consiste in:

§   restituzione di capitale o di riserve di capitale;

§   distribuzione di utili o di riserve di utili.

La societą assegnante a fronte della eliminazione di un bene dell’attivo, perché assegnato, deve contabilizzare una corrispondente riduzione di una posta del patrimonio netto (una riserva di utili, una riserva di capitale o una quota del capitale sociale).

 

Assegnazione da parte di societą di persone: l’assegnazione non assume rilevanza reddituale per i soci indipendentemente dal tipo di posta del patrimonio netto che viene decrementata. Anche se si tratta di riserva di utili sono comunque utili che sono gią stati tassati in capo ai soci per trasparenza.

Il costo della partecipazione si riduce in base a quanto distribuito, fino a concorrenza dei redditi gią imputati al socio (art. 82, comma 5 TUIR).

 

Assegnazione da parte di societą di capitali: sono possibili diverse situazioni in funzione della posta decrementata:

§   si riduce una riserva di utili: č come se la societą distribuisse un dividendo in natura di un importo pari al valore normale del bene. I soci assegnatari dichiarano questo reddito scomputando l’eventuale credito d’imposta che la societą č in grado di attribuire in base ai basket disponibili;

§   si riduce una riserva di capitale: non si genera reddito in capo al socio che perņ vede ridotto il valore della partecipazione. Se perņ il valore normale del bene assegnato supera l’importo della riserva la differenza č attratta a tassazione, ma la tassazione deve avvenire immediatamente, cioč al momento dell’atto di assegnazione. Il reddito č qualificabile come reddito diverso se il socio assegnatario č una persona fisica o come reddito d’impresa se il socio č una societą o una persona fisica che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale;

§   si riduce il capitale: costituisce reddito diverso per il socio l’eventuale eccedenza del valore normale del bene assegnato rispetto al costo della partecipazione annullata.


 

Finanziaria 2002: la rivalutazione dei terreni edificabili e a destinazione agricola

 

La Finanziaria 2002 (art. 7, legge n.488/2001) ha previsto per determinate categorie di soggetti la possibilitą di rivalutare il valore di acquisto dei terreni edificabili o di quelli a destinazione agricola.

 

Soggetti interessati

I soggetti interessati dalla normativa sono:

·         persone fisiche;

·         societą semplici;

·         enti non commerciali.

 

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i soggetti esercenti attivitą d’impresa. Tuttavia si ritiene che rientrano nell’agevolazione i terreni posseduti da persone fisiche al di fuori dell’attivitą d’impresa, ossia non iscritti nel registro degli inventari o dei beni ammortizzabili.

 

Beni oggetto della rivalutazione

Possono essere oggetto della rivalutazione:

·         terreni edificabili;

·         terreni a destinazione agricola.

In particolare la procedura di rivalutazione del valore di carico riguarda aree che al 1° gennaio 2002 risultavano:

·         completamente agricole;

·         concretamente destinate all’agricoltura, ma considerate edificabili dagli strumenti urbanistici in corso di approvazione o definitivamente approvati;

·         soggette ad interventi edilizi di qualsiasi natura (interventi, sia di completamento che di espansione, di tipo residenziale, commerciale, artigianale o industriale);

·          (compresi quelli di urbanizzazione);

·         edificabili (destinati ad ospitare qualsiasi tipo di infrastruttura, pubblica o privata).

 

Condizione per la rivalutazione

Possesso al 1° gennaio 2002 dei terreni indicati in precedenza. La rivalutazione puņ avere oggetto uno, alcuni o tutti i terreni posseduti alla predetta data.

 

Termine temporale di riferimento

La norma permette di attribuire al terreno in luogo del costo o valore di acquisto, il valore al 1° gennaio 2002.

 

Relazione di stima

Il valore al 1° gennaio 2002 deve scaturire da una relazione giurata di stima che presenta le seguenti caratteristiche:

·         deve essere redatta e giurata entro il 30/09/2002

·         la redazione deve avvenire ad opera di iscritti ad uno dei seguenti albi:

·         ingegneri;

·         architetti;

·         geometri;

·         dottori agronomi;

·         agrotecnici;

·         periti industriali edili;

·         alla perizia si applica l’art. 64 c.p.c. che prevede sanzioni penali per la falsa perizia fatta con colpa grave dell’esperto;

·         la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva devono essere conservate dal contribuente e devono essere esibiti a richiesta dell’Amministrazione finanziaria;

·         il costo della perizia va conteggiato in aumento del valore periziato.

 

Valore periziato

Esso costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

 

Imposta sostitutiva

La rivalutazione avviene applicando sul valore dichiarato nella perizia un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 4% dello stesso.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva deve essere versata integralmente entro il 30/09/2002 o, in alternativa, in due o tre rate annuali di pari importo. La prima rata scade comunque entro il 30/09/2002 e le rate successive alla prima sono gravate degli interessi nella misura del 3% annuo.

 

Obiettivo della rivalutazione

L’obiettivo della rivalutazione č quello di ridurre, tramite l’innalzamento del costo fiscalmente riconosciuto, le plusvalenze derivanti da:

·         lottizzazione di terreni o aree lottizzate e la successiva vendita anche parziale;

·         cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

Senza rivalutazione e pagamento della relativa imposta sostitutiva si avrebbero infatti le conseguenze di seguito riportate:

·         la plusvalenza derivante dalla cessione dei predetti terreni č tassata ai fini IRPEF purché a tale momento questi siano stati lottizzati o soggetti ad opere intese a renderli tali ovvero risultino edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

·         la plusvalenza sui terreni agricoli č soggetta ad IRPEF nel solo caso in cui la loro cessione avvenga entro 5 anni dal loro acquisto.

 

Valutazione di convenienza

Si propone un esempio per poter meglio valutare la convenienza di applicare o meno l’imposta sostitutiva, rivalutando il valore di acquisizione di terreni su cui sono state compiute opere per renderli edificabili o su quelli lottizzati.

In questo esempio si mette a confronto la tassazione disposta ordinariamente dagli artt. 81, comma 1, lett. b), e 82, commi 1 e 2, D.P.R. n.917/1986 (redditi diversi) nell’ipotesi di ricorso o meno alla rivalutazione del valore di carico con versamento dell’imposta sostitutiva del 4%.

In entrambi i casi, infatti, la tassazione IRPEF avviene sulla plusvalenza che deriva dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il valore di carico o il valore rivalutato con versamento dell’imposta sostitutiva.

Nell’esempio sotto riportato si propone il confronto fra la tassazione a cui va incontro un contribuente che opti per la rivalutazione del valore di carico (con versamento dell’imposta sostitutiva) o che, al contrario, non proceda alla rivalutazione. Nell’esempio non si considera la possibilitą di applicazione della tassazione separata in capo al contribuente.

 

1° Caso

Si ipotizza un terreno acquistato 5 anni prima della lottizzazione come terreno agricolo.

 

  Rivalutazione Tassazione ordinaria
Prezzo di acquisto 10.000
Valore del terreno in base alla  perizia 200.000 0
Imposta sostitutiva (4%) 8.000 0
Corrispettivo 280.000
Plusvalenza 80.000 270.000
Irpef dovuta (1) 36.000 121.500
Imposte dovute 44.000 121.500
Risparmio d’imposta 77.500 0

 

Il calcolo dell’IRPEF avviene in base all’aliquota IRPEF del 45%.

 

2° Caso

Si suppone il caso di un terreno il cui prezzo di acquisto sia quasi pari a quello di mercato.

 

  Rivalutazione Tassazione ordinaria
Prezzo di acquisto 230.000
Valore del terreno in base alla perizia 250.000 0
Imposta sostitutiva (4%) 10.000 0
Corrispettivo 320.000
Plusvalenza 70.000 90.000
Irpef dovuta (1) 31.500 40.500
Imposte dovute 41.500 40.500
Risparmio d’imposta   1.000

 

(1) Il calcolo dell’IRPEF avviene in base all’aliquota IRPEF del 45%.

 

Come si deduce dall’esempio non č sempre conveniente ricorrere alla rivalutazione del valore di carico, in quanto tale operazione puņ risultare, sommata alla tassazione della plusvalenza, pił onerosa che nel caso in cui non fosse stata operata.

La rivalutazione dei terreni edificabili, invece, risulta di norma conveniente quando acquisiti in epoca remota, in quanto il loro valore di carico risulta pari al costo di acquisto o, se ricevuti a titolo gratuito, al valore accertato ai fini dell’imposta di successione o donazione.

 

Finanziaria 2002: le detrazioni per carichi di famiglia

 

 

 

Art.2 legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002

Ž

Ha confermato ·        le detrazioni per familiari a carico per il 2001;

·        le aliquote IRPEF per gli anni 2001, 2002 e 2003.

 

Ž

Ha variato ·                    le detrazioni per familiari a carico per 2002.

 

 

 

 

 

Concetto di detrazione

 

 

 

 

 

Ž

Il nostro sistema fiscale prevede una particolare metodologia per il calcolo dell’IRPEF. Il contribuente deve sommare tutti i suoi redditi, compresi eventuali crediti d’imposta su dividendi, sottrarre gli oneri deducibili (deduzione per l’abitazione principale, per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, per erogazioni ad istituzioni religiose, ecc…) ed ottenere quindi il reddito imponibile su cui calcolare l’IRPEF in base agli scaglioni d’imposta stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. n.917/1986.

Calcolata l’imposta lorda, il contribuente potrą operare altre riduzioni, dette detrazioni, per arrivare all’imposta netta.

Questo procedimento viene ripreso dal quadro RN del Modello Unico, che č cosģ strutturato:

 

 

 

ß

 

Reddito complessivo

-

Oneri deducibili

=

Reddito Imponibile

 

Calcolo dell’Imposta Lorda

-

Detrazioni

=

Imposta netta

 

La detrazione per carichi di famiglia

Ž

E’ riconosciuta al contribuente solo se il familiare si trova ad essere a suo carico, e pertanto non č legata a delle spese o a particolari oneri che il soggetto ha sostenuto.

 

ß

 

 

 

Chi sono i familiari

Sono considerati familiari i seguenti soggetti:

·         il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

·         i figli anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

·         gli altri familiari quali:

·         il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

·         i discendenti dei figli;

·         i genitori, naturali o adottivi;

·         i generi, le nuore, il suocero e la suocera;

·         i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;

·         i nonni e le nonne.

 

 

ß

 

 

 

Cosa significa essere a carico

I familiari sono considerati a carico se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

·         sono conviventi con il contribuente o ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autoritą giudiziaria.

·         hanno posseduto un reddito complessivo, nell’anno d’imposta precedente, non superiore a lire 5.500.000 (2.840,51 €), al lordo degli oneri deducibili.

I figli sono considerati a carico quando si verificano le precedenti condizioni indipendentemente dall’etą del figlio ed indipendentemente dalla circostanza che conviva o meno con il genitore.

 

 

 

 

 

Determinazione del reddito del familiare a carico

 

 

 

 

Ž

Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 226/E del 29/12/1994 ha chiarito che ai fini del calcolo del limite di reddito (euro 2.840,51 pari a lire 5.500.000), si considerano solo i redditi che concorrono alla formazione di quello complessivo.

Quando il reddito complessivo del familiare supera il limite di lire 5.500.000 (2.840,51 €), il familiare stesso non č pił a carico per tutta la durata del periodo d’imposta, indipendentemente da quando, durante l’anno, tale limite viene superato (anche, per ipotesi, il 31 dicembre).

 

 

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Concorrono alla formazione del reddito

·         le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni;

·         le retribuzioni corrisposte dalla Sante sede, dagli Enti gestititi direttamente dalla stessa e dagli Enti centrali della Chiesa cattolica;

·         i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

 

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Non concorrono alla formazione del reddito

·         i redditi esenti dall’imposta;

·         i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo imposta (interessi sui depositi e c/c bancari e postali, interessi sui Bot e sui titoli del debito pubblico);

·         i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (Fondi comuni d’investimento mobiliare);

·         i redditi assoggettati a tassazione separata (indennitą percepite per la cessazione dei rapporti, emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti non erogati, acconti e anticipazioni sulle indennitą di fine rapporto).

 

 

 

La detrazione per coniuge a carico

Ž L’importo della detrazione varia a seconda del reddito complessivo del soggetto dichiarante :

 

ß

 

Reddito complessivo

 

 

 

Detrazione

 

fino a

30.000.000 (15.493,71 €)

 

 

1.057.552 (546,18 €)

oltre

30.000.000 (15.493,71 €)

Fino a

60.000.000 (30.387,41 €)

961.552 (496,60 €)

oltre

60.000.000 (30.387,41 €)

fino a

100.000.000 (51.645,69 €)

889.552 (459,60 €)

oltre

100.000.000 (51.645,69 €)

 

 

817.552 (422,23 €)

 

ß

 

 

 

Ragguaglio ad anno

Quando durante l’anno si verificano matrimoni, separazioni, divorzi, annullamenti, decessi, la detrazione deve essere rapportata al periodo in cui il coniuge č rimasto a carico.

 

Esempio: Il contribuente, con reddito complessivo di lire 45.000.000 (23.240,56 €) si sposa nel mese di aprile 2001. La detrazione da indicare in dichiarazione č pari a 9/12 di 496,60 € = 372,45 €.

Quando entrambe i coniugi possiedono redditi complessivi inferiori al limite per cui si puņ essere considerati a carico (lire 5.500.000) la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

 

 

 

La detrazione per figli a carico e per gli altri familiari a carico  

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Misura della detrazione

 

ß

 

Anno 2001

 

Anno 2002

Lire 552.000 (285,08 €) per il primo figlio

Se il reddito complessivo č inferiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

 

Lire 588.000 (303,68 €) per il primo figlio

Se il reddito complessivo č inferiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

Lire 616.000 (318,14 €) per i figli successivi al primo

Se il reddito complessivo č inferiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

 

Lire 652.000 (336,73 €) per i figli successivi al primo

Se il reddito complessivo č inferiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

 

 

 

 

 

Lire 516.000 (266,49 €)

Se il reddito complessivo č superiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

 

Lire 552.000 (285,08 €)

Se il reddito complessivo č superiore a lire 100.000.000 (51.645,69 €)

 

ß

 

lire 1.000.000 (516,46 €) nei seguenti casi:

§                 reddito complessivo non superiore a lire 70.000.000 (36.151,98 €) e un figlio a carico

§                 reddito complessivo non superiore a lire 80.000.000 (41.316,55 €) e due figli a carico

§                 reddito complessivo non superiore a lire 90.000.000 (46.481,12 €) e tre figli a carico

§                 contribuenti con almeno 4 figli a carico con qualsiasi reddito complessivo.

 

 

 

 

 

Ripartizione proporzionale della detrazione per carichi di famiglia

 

 

 

 

 

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Tra coloro che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento ed in particolare:

·         se si tratta di figli a carico questa proporzione puņ essere stabilita tra i genitori a loro discrezione, in modo tale che se, ad esempio, un genitore fruisce della detrazione al 100%, l’altro genitore non puņ fruirne.

·         se si tratta di altri familiari a carico la detrazione puņ essere ripartita proporzionalmente con altri contribuenti, non necessariamente con l’altro coniuge.

In questo caso ogni genitore deve calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito.

Esempio: se i genitori con un solo figlio hanno l’uno un reddito pari a 35.000 € e l’altro un reddito pari a 50.000 € e si dividono le spese al 50%, le detrazioni saranno rispettivamente di 258,23 € (516,46 € /2) e di 151,84 € (303,68 €/2).

 

ß

 

 

 

Ragguaglio ad anno

Sono riconosciute solo per i mesi in cui il soggetto č a carico. Pertanto non spetta la detrazione per l’intero anno quando:

·         un figlio nasce, o muore;

·         un altro familiare muore o non č pił convivente;

·         il figlio o il familiare dichiarano redditi superiori a lire 5.500.000 (2.840,51 €). In questo caso la detrazione non spetta comunque, anche se tale reddito viene percepito in un qualsiasi giorno dell’anno.

Inoltre, la detrazione per il familiare a carico spetta anche quando il familiare (figlio o altro familiare) presta il sevizio militare di leva.

 

 

 

 

 

Ulteriori detrazioni

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Per ciascun figlio portatore di handicap la detrazione č pari a lire 1.500.000 (€ 774,69);

Per ciascun figlio di etą inferiore ai tre anni spetta un’ulteriore detrazione di lire 240.000 (€ 123,95). Quest’ultima detrazione non spetta quando:

·         manca il coniuge, ma solo per il primo figlio;

·         viene applicata la detrazione per figlio portatore di handicap;

·         viene applicata la detrazione di lire 1.000.000 (516,46).

 

 

 

 

 

Mancanza del coniuge

Quando il coniuge:

·         č morto

·         č separato

·         non riconosce i figli

·         il contribuente non č coniugato.

·         il contribuente non č coniugato, ma ha figli adottivi, o a lui affidati o affiliati;

·         la detrazione per il primo figlio č sostituita dalla detrazione per il coniuge a carico, se pił conveniente, altrimenti si applicano le normali detrazioni.

 

 

Nella seguente tabella vengono riportate le detrazioni spettanti per l’anno 2002 nel caso in cui siano presenti entrambe i genitori  e nel caso in cui un genitore manca. Si suppone che non ci siano figli di etą inferiore ai 3 anni.

 

 

Detrazione da ripartire tra i genitori in proporzione all’onere sostenuto

Reddito compl

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli

30 milioni (15.493,71 €)

1.000.000 (516,46 €)

2.000.000 (1.032,91 €)

3.000.000 (1.549,37 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

80 milioni (41.316,55 €)

588.000 (303,68 €)

2.000.000 (1.032,91 €)

3.000.000 (1.549,37 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

90 milioni (46.481,12 €)

588.000 (303,68 €)

588.000+652.000 = 1.240.000 (640,41 €)

3.000.000 (1.549,37 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

100 milioni (51.645,69 €)

588.000 (303,68 €)

588.000+652.000 = 1.240.000 (640,41 €)

588.000+652.000 x 2 = 1.892.000 (977,14 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

110 milioni (56.810,26 €)

552.000 (285,08 €)

552.000x2 = 1.104.000 (570,17 €)

552.000x3 = 1.656.000 (855,25 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

 

 

Detrazione quando c’č un solo genitore

Reddito compl

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli

30 milioni (15.493,71 €)

1.057.552 (546,18 €)

1.057.552+1.000.000 =2.057.552 (1.062,64 €)

1.057.552+2.000.000 =3.057.552 (1.579,09 €)

1.057.552+3.000.000 =4.057.552 (2.095,55 €)

80 milioni (41.316,55 €)

889.552 (459,60 €)

2.000.000 (1.032,91 €)

3.000.000 (1.549,37 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

90 milioni (46.481,12 €)

889.552 (459,60 €)

889.552+652.000 = 1.541.552 (796,15 €)

3.000.000 (1.549,37 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

100 milioni (51.645,69 €)

889.552 (459,60 €)

889.552+652.000 = 1.541.552 (796,15 €)

889.552+652.000 x 2 = 2.193.552 (1.132,88 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

110 milioni (56.810,26 €)

817.552 (422,23 €)

817.552+552.000 = 1.369.552 (707,31 €)

817.552+552.000x2 = 1.921.552 (992,40 €)

4.000.000 (2.065,83 €)

 

 

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