SOMMARIO
·
Lo scudo fiscale
pag. 1
·
Novitą in tema di semplificazioni tributarie
pag. 6
Finanziaria 2002:
la rivalutazione dei beni
di impresa
pag. 10
·
l'assegnazione agevolata dei beni ai soci
pag.14
·
la rivalutazione dei terreni
pag.19
·
le detrazioni per carichi di famiglia
pag.
21
Per scudo
fiscale si intende far riferimento a quelle
disposizioni volte a favorire coloro che intendono mettere in
regola capitali e attivitą detenute allestero in
violazione delle norme fiscali.
Il decreto legge
350/2001 convertito dalla legge 409/2001 detta le regole dello
scudo fiscale che sono state illustrate dalle circolari dellAgenzia
delle Entrate 85/E, 99/E e 101/E del 2001.
I soggetti che
possono usufruire dello scudo fiscale sono:
·
persone fisiche;
·
enti non commerciali;
·
societą semplici;
·
associazioni professionali
a condizione che
ß
siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato nel periodo dimposta
in cui presentano la dichiarazione di emersione (2001 o 2002).
Possono
beneficiare dellapplicazione dello scudo anche i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato.
I soggetti che non
possono usufruire della disciplina sul rientro dei capitali
detenuti allestero sono:
·
societą in nome collettivo e in accomandita semplice;
·
enti commerciali;
·
societą di capitali;
·
persone fisiche, enti non commerciali, societą semplici e
associazioni professionali che non sono residenti nel territorio
dello Stato nel periodo dimposta in cui presentano la
dichiarazione di emersione;
·
soggetti che hanno violato solamente gli obblighi di
dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera osservando le
disposizioni sul monitoraggio fiscale.
I beni e le
attivitą finanziarie detenute allestero che
possono essere regolarizzate sono:
·
somme di denaro;
·
azioni quotate e non quotate;
·
quote di societą non rappresentate da titoli (societą di
persone);
·
titoli obbligazionari;
·
certificati di massa;
·
quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo;
·
immobili;
·
quote di diritti reali;
·
multiproprietą;
·
oggetti preziosi;
·
opere darte.
I beni e le
attivitą sopra elencate devono:
Ų
essere detenute dai soggetti beneficiari, direttamente o
anche attraverso societą fiduciarie o per
interposta persona;
Ų
essere detenute fuori dal territorio dello Stato alla data
di entrata in vigore del decreto;
Ų
essere detenute in modo che non siano state osservate le norme
di segnalazione allUfficio italiano cambi per il
trasferimento dallItalia allestero.
I soggetti che
hanno esportato o detenuto allestero capitali e attivitą
in violazione degli obblighi di dichiarazione possono effettuare
la regolarizzazione, nel periodo compreso tra il 1°novembre
2001 e il 28 febbraio 2002, scegliendo tra le seguenti
modalitą:
·
il rimpatrio Ž
le attivitą da regolarizzare devono essere detenute
allestero
alla data del 1° agosto 2001.
Il rimpatrio
prevede il rientro in Italia delle attivitą regolarizzate.
Si possono far rientrare in Italia
il denaro e le attivitą di natura finanziaria attraverso:
-
gli intermediari Žsenza losservanza delle
disposizioni sul monitoraggio fiscale;
-
il trasporto al seguito del contante e delle altre attivitą
finanziarie Žsi applica la normativa antiriciclaggio per lindividuazione
delle operazioni sospette e lordinaria disciplina in
materia di monitoraggio.
E
necessario attestare che le attivitą erano detenute fuori
dal territorio dello Stato almeno al 1° agosto 2001.
·
la regolarizzazione Ž
le attivitą da regolarizzare devono essere detenute
allestero
alla data del 27 settembre 2001.
La regolarizzazione prevede di
continuare a mantenere allestero il denaro e le altre
attivitą finanziarie.
Questa procedura
puņ essere utilizzata sia per le attivitą finanziarie sia per
le attivitą di diversa natura come gli immobili, gli oggetti
preziosi, le opere darte.
E
necessario certificare mediante documenti rilasciati dallintermediario
estero che le attivitą che si vogliono regolarizzare sono in
deposito presso lo stesso intermediario estero.
I soggetti che
intendono procedere alla regolarizzazione delle attivitą
detenute allestero devono:
1.
Presentare una dichiarazione riservata
La dichiarazione
deve :
·
essere presentata agli intermediari;
·
essere redatta sul modello approvato con provvedimento del
Direttore dellAgenzia delle Entrate del 23/11/2001;
·
elencare le somme e le attivitą finanziarie che si intendono
rimpatriare e depositare presso lintermediario;
·
indicare lopzione relativa alla modalitą scelta per il
pagamento della somma dovuta (pagamento in denaro o
sottoscrizione di titoli di stato a tasso ridotto);
·
essere sottoscritta e timbrata dallintermediario;
·
essere rilasciata in copia al contribuente.
Visto che la dichiarazione
riservata :
Ų
dimostra il pagamento dellimposta dovuta;
Ų
costituisce lunico documento idoneo per beneficiare dello
scudo fiscale in caso di futuri accertamenti
la copia non
puņ essere rilasciata prima di:
Ų
aver effettuato il trasferimento in Italia del denaro e delle
altre attivitą finanziarie detenute allestero;
Ų
aver assicurati i mezzi per il pagamento dellimposta dovuta.
La dichiarazione assume la pił assoluta riservatezza; si compone di quattro copie: una per lintermediario, una per il contribuente e due per eventuali esigenze dellintermediario.
Essa contiene:
·
i dati anagrafici del ;
·
i dati delle attivitą da rimpatriare o da regolarizzare;
·
lopzione tra pagamento dellimposta o acquisto di
titoli di Stato;
·
il mandato allintermediario per il pagamento dellimposta
sostitutiva o per lacquisto dei titoli di Stato.
2.
Corrispondere limposta dovuta
Il costo della sanatoria č costituito da:
Ų il pagamento di unimposta del 2,5% calcolata sullimporto complessivo dichiarato dallinteressato.
L'imposta č prelevata
dallintermediario sulle somme rimpatriate effettuando i
disinvestimenti necessari; se vengono rimpatriate solo attivitą
finanziarie sarą onere dellinteressato mettere a
disposizione dellintermediario il denaro necessario.
Il codice
tributo per il versamento dellimposta č 1081 (Somme
versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attivitą
detenute allestero Articolo12, comma 1, D.L.25
settembre 2001, n.350)
oppure
Ų
la sottoscrizione, per un importo pari al 12% degli
importi dichiarati, di titoli di Stato di durata
non inferiore a 10 anni appositamente emessi dal Ministro dellEconomia
e delle finanze
Il contribuente
che intende regolarizzare le attivitą detenute allestero
puņ scegliere liberamente tra:
·
rimpatrio;
·
regolarizzazione
Il contribuente
puņ decidere di:
·
far emergere solo una parte delle attivitą detenute allestero;
·
rimpatriare parte dei beni e dichiarare lesistenza senza
rimpatrio per laltra parte.
Tuttavia ci sono
alcuni elementi, di seguito evidenziati che possono condizionare
la scelta.
1. data
di detenzione
Ž
rimpatrio Žper le attivitą detenute
almeno alla data
del 1° agosto 2001;
regolarizzazione
Ž per le attivitą
detenute fino al
27 settembre 2001
2. comunicazioni
allintermediario Ž
rimpatrio Ž attestazione della
detenzione delle
attivitą fuori dal
territorio dello Stato
al 1°agosto 2001;
regolarizzazione Ž
certificazione o
altra
documentazione analoga (estratti
conto
bancari) rilasciata dallintermediario
estero che attesti che
le attivitą in
questione sono in
deposito presso
lintermediario
estero
3. anonimato
Ž
rimpatrio tramite intermediari Ž č
anonimo;
rimpatrio con
trasporto al seguito Ž
non č anonimo
in quanto il soggetto che
rimpatria
fisicamente le attivitą ha
lobbligo di
segnalare allUfficio Italiano
Cambi loperazione;
regolarizzazione
senza rimpatrio Ž
non č anonima.
4. tassazione
redditi ante
Ž rimpatrio
Ž il contribuente non deve
regolarizzazione
dichiarare i
redditi sul capitale detenuto
allestero nel
periodo dimposta 2001 in
quanto la tassazione
di questi redditi
avviene congiuntamente
alla sanatoria;
regolarizzazione
Ž il contribuente
deve dichiarare i
redditi sul capitale
detenuto allestero.
Effetti della sanatoria
La regolarizzazione
č solo di carattere tributario e produce i seguenti effetti:
·
preclude nei confronti del contribuente e dei soggetti
solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e
contributivo:
-
per i periodi dimposta non ancora prescritti al 27
settembre 2001;
-
per gli importi dichiarati ai fini della sanatoria
·
estingue le sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e
quelle previste per la mancata comunicazione allUfficio
Italiano Cambi del trasferimento di attivitą finanziarie allestero
·
determina lestinzione dei reati di dichiarazione infedele
ed omessa dichiarazione.
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 č stato pubblicato il DPR
n. 435 del 7 dicembre 2001 che contiene numerose semplificazioni
in materia tributaria e in particolare nuove regole in merito
alle modalitą e ai termini di presentazione delle dichiarazioni,
ai termini di versamento delle imposte e leliminazione di
alcuni adempimenti.
Di seguito
saranno evidenziate le novitą contenute nel DPR n. 435/2001
correttivo del DPR n. 322/1998.
TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Nel caso di:
Ų
persone fisiche;
Ų
societą di persone;
Ų
associazioni equiparate alle societą di persone
la
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP
č presentata:
v
tramite una banca o un ufficio delle Poste
Italiane SpA Ž tra il 1°maggio e il
31 luglio
dellanno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta
v
in via telematica
Ž entro il 31 ottobre
dellanno successivo a quello
di chiusura del periodo di imposta
Nel caso di:
Ų
soggetti IRPEG
la dichiarazione
in materia di imposte sui redditi e di IRAP č
presentata:
v
tramite una banca o un ufficio delle Poste
Italiane SpA Ž entro lultimo giorno
del 7°mese successivo
a quello di chiusura del periodo dimposta
v
in via telematica
Ž entro lultimo giorno
del 10°mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta
Nel caso
di:
Ų
liquidazioni;
Ų
trasformazioni;
Ų
fusioni;
Ų
scissioni
la
dichiarazione:
v
per il periodo antecedente allevento straordinario č
presentata:
-
entro la fine del 7° mese Ž se presentata in
banca o ufficio postale;
-
entro la fine del 10° mese Ž se presentata in via
telematica
dalla
data in cui ha effetto loperazione
v
relativa al risultato finale della liquidazione č presentata:
-
entro la fine del 7° mese Ž se presentata in
banca o ufficio postale;
-
entro la fine del 10° mese Ž se presentata in via
telematica
dalla
chiusura della liquidazione o dal deposito di bilancio finale
Le dichiarazioni
:
·
dei redditi;
·
dellIRAP;
·
dei sostituti dimposta
possono essere integrate
dai contribuenti per correggere errori od omissioni
che abbiano determinato lindicazione di :
-
un maggior reddito;
-
un maggior debito dimposta;
-
un minor credito
entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo dimposta successivo.
Leventuale
credito risultante da queste dichiarazioni integrative puņ
essere utilizzato in compensazione.
Le dichiarazioni
devono essere presentate allAgenzia delle Entrate
tramite:
-
invio telematico
-
una banca convenzionata o un ufficio delle Poste Italiane SpA
I contribuenti:
v
con periodo dimposta coincidente con lanno solare
v
obbligati alla presentazione:
-
della dichiarazione dei redditi
-
della dichiarazione IRAP
-
della dichiarazione annuale IVA
presentano la dichiarazione
unificata annuale.
E facoltą
dei contribuenti inserire nella dichiarazione unificata la
dichiarazione dei sostituti dimposta
La prova di
presentazione della dichiarazione č data da:
v
ricevuta
Žnel caso di presentazione a banca o
posta
v
attestazione dellavvenuta ricezione
Žnel caso di presentazione da parte di:
rilasciata dallAgenzia
delle Entrate -
intermediari incaricati
- trasmissione telematica
diretta
- societą del gruppo
E stata eliminata
la possibilitą di presentare la dichiarazione congiunta
che era rimasta per il solo modello 730.
Il versamento del
saldo e del primo acconto dovuto con riferimento
alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della
produzione deve essere effettuato:
Ų
entro il 31 maggio dellanno di presentazione della
dichiarazione Ž per le persone fisiche e le
societą di persone
Ų
entro la fine del settimo mese successivo alla chiusura
del periodo dimposta Ž per i soggetti IRPEG
Il versamento del
secondo acconto deve essere effettuato nel mese di
novembre ad eccezione per i soggetti IRPEG con esercizio non
coincidente con lanno solare che effettueranno il
versamento del secondo acconto entro lultimo giorno dellundicesimo
mese dellesercizio.
Sono obbligati a
presentare la dichiarazione dei sostituti dimposta tutti
coloro che devono comunicare dati fiscalmente rilevanti allErario
pur non essendo considerati a tutti gli effetti sostituti dimposta
come per esempio gli intermediari finanziari.
La dichiarazione
dei sostituti dimposta č stata suddivisa in due parti:
Ų
una parte contiene i dati contenuti nelle certificazioni Ž
da inviare entro il 30 giugno dellanno successivo a
quello di erogazione dei compensi, in via telematica;
Ų
la restante parte costituirą il Mod.770 Ž da presentare entro
il 31 ottobre in via telematica.
Tutti i dati
contenuti nel 770 e nelle relative attestazioni dovranno essere
inviate solo in via telematica, diretta o tramite gli
intermediari abilitati.
I soggetti che
indicano in dichiarazione fino a 20 percipienti dovranno inviare
la dichiarazione:
-
con il sistema Internet (e non Entratel)
oppure
-
per mezzo di un intermediario abilitato
E possibile
includere la dichiarazione in UNICO a condizione che il periodo dimposta
coincida con lanno solare.
Le principali
novitą in materia di adempimenti IVA sono:
Ų
la dichiarazione annuale in forma autonoma deve essere
presentata:
-
entro il 31 luglio
Ž a banche o
poste
-
entro il 31 ottobre
Ž in via telematica
Ų
č stata abolita la dichiarazione periodica IVA a partire
dal 1° gennaio 2002.
Ų
č stato introdotto lobbligo di presentare per via
telematica entro febbraio di ogni anno una comunicazione
dei dati relativi allIVA riferita allanno solare
precedente. La prima comunicazione sarą quella di febbraio 2003.
Ų
č stato eliminato lobbligo di indicare i dati del
plafond sui registri IVA
Ų
č stato eliminato lobbligo di riportare i dati
relativi alle liquidazioni mensili o trimestrali sui registri
IVA. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dellAmministrazione
finanziaria, dovrą fornire gli elementi in base ai quali ha
operato la liquidazione periodica
Ų
non č pił necessario indicare lammontare del credito
IVA dellanno precedente non richiesto a rimborso sul
registro acquisti
Ų
č stata prevista la facoltą di non tenere i registri IVA ed
il registro dei beni ammortizzabili a condizione che:
-
le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini
previsti dalla disciplina IVA per quanto riguarda i registri IVA
e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
per quanto riguarda il registro dei beni ammortizzabili
-
su richiesta dellAmministrazione finanziaria siano forniti
i dati che sarebbe stato necessario annotare sui registri IVA
Ų
i soggetti in contabilitą semplificata possono non
tenere il registro dei beni ammortizzabili se i dati vengono
forniti, su richiesta, allAmministrazione finanziaria
Ų
gli esercenti arti e professioni in contabilitą ordinaria
hanno la possibilitą di non tenere i registri IVA e dei beni
ammortizzabili a condizione che:
-
le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico nei
termini previsti dalla disciplina IVA per quanto riguarda i
registri IVA e nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione per quanto riguarda il registro dei beni
ammortizzabili
-
su richiesta dellAmministrazione finanziaria siano forniti
i dati che sarebbe stato necessario annotare sui registri IVA
Ų
i contribuenti che certificano gli incassi con lemissione
di scontrini e ricevute fiscali potranno annotare le
operazioni effettuate in ciascun mese solare anche con un'unica
registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo.
FINANZIARIA
2002: LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
La
legge Finanziaria 2002 (art. 3, legge n. 448/2001) ha nuovamente
riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa la
possibilitą di rivalutare i beni versando unimposta
sostitutiva del 19% oppure del 15% per i beni non ammortizzabili
analogamente a quanto previsto dal collegato alla Finanziaria
2000 (legge n. 342/2000).
Rispetto
allanno precedente, sono state previste alcune novitą di
rilievo. La prima consiste nella possibilitą di inserire nel
canestro dei crediti pieni (canestro A) limposta
sostitutiva versata per il riconoscimento dei maggiori valori.
Accanto a tale importante novitą vi č perņ una penalizzazione
relativa al fatto che i maggiori ammortamenti da rivalutazione
potranno essere dedotti soltanto a partire dal secondo periodo di
imposta successivo.
|
Rivalutazione
legge n. 342/2000 |
Rivalutazione
legge n. 448/2001 |
Soggetti
beneficiari
|
Le
imprese che hanno approvato il bilancio 2000 entro il 7
maggio 2001 possono operare la rivalutazione anche nel
bilancio al 31 dicembre 2001, ma solo sui beni esistenti
al 31 dicembre 1999. |
Indipendentemente
dalla data di approvazione del bilancio 2000 č possibile
operare la rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2001
sui beni acquisiti sino al termine dellesercizio
2000. |
Riconoscimento
ai fini fiscali della rivalutazione |
Il
maggior valore č riconosciuto dallesercizio 2001,
quindi: ·
i maggiori ammortamenti possono essere dedotti gią dallesercizio
2001; ·
ai fini della determinazione delle plusvalenze, il valore
del bene rivalutato puņ essere computato dal 1° gennaio
2002. |
Il
maggior valore č riconosciuto dal 1° gennaio 2003 (secondo
esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001),
quindi: ·
i maggiori ammortamenti possono essere dedotti solo dallesercizio
2003; ·
ai fini della determinazione delle plusvalenze, il valore
del bene rivalutato puņ essere computato solo dal 1°
gennaio 2003. |
Per questi fattori, la convenienza a fruire
della rivalutazione deve essere colta nel confronto tra i costi
della stessa e i possibili benefici ottenibili (maggiori
ammortamenti, minori costi in sede di successiva cessione del
bene).
Possono usufruire della rivalutazione i
seguenti soggetti titolari di reddito di impresa, in contabilitą
ordinaria e semplificata:
·
societą per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilitą
limitata;
·
societą cooperative;
·
societą di mutua assicurazione;
·
aziende speciali;
·
aziende municipalizzate;
·
enti pubblici e privati aventi per oggetto lesercizio di
attivitą commerciali;
·
persone fisiche che svolgono attivitą produttiva di reddito dimpresa;
·
societą in nome collettivo, in accomandita semplice e societą
ad esse equiparate;
·
societą ed enti di ogni tipo nonché persone fisiche,
relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio
dello stesso.
Per quanto riguarda le societą cooperative,
la rivalutazione puņ essere effettuata a condizione che sui
maggiori valori attribuiti ai beni venga corrisposta limposta
sostitutiva, indipendentemente dalla circostanza che le stesse
fruiscano di regimi di esenzione fiscale.
Sono esclusi dal processo di rivalutazione:
·
i soggetti che determinano il reddito in modo forfetario secondo
il disposto dellart. 3, comma 177, legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
·
le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Oggetto della rivalutazione, sono i seguenti
beni:
·
immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno;
·
immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in
diritti giuridicamente tutelati,
·
partecipazioni in societą controllate e collegate ai sensi dellart.
2359 del codice civile, semprechč le stesse costituiscano
immobilizzazioni.
I
beni di cui sopra per poter essere rivalutabili devono risultare
iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio chiuso alla
data del 31 dicembre 2000 (periodo di riferimento legislativo),
sia nel bilancio 2001 (periodo in cui la rivalutazione č
effettuata).
Sono inoltre rivalutabili anche i beni di
costo unitario inferiore al milione, e i beni materiali
completamente ammortizzabili purché:
·
risultanti dal bilancio relativo allesercizio chiuso al 31
dicembre 2000, per i contribuenti in contabilitą ordinaria;
·
acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dal registro dei beni
ammortizzabili e dal registro IVA degli acquisti, per i
contribuenti in contabilitą semplificata. Inoltre per tali
contribuenti la rivalutazione č consentita a condizione che
venga redatto un apposito prospetto, bollato e vidimato, che dovrą
essere presentato, a richiesta, allAmministrazione
finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo dei beni e la
rivalutazione compiuta.
Di conseguenza non potranno essere
rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2001.
I beni si considerano acquisiti alla data di
trasferimento del diritto di proprietą o di altro diritto reale
o della consegna con clausola di riserva di proprietą; mentre
per i beni costruiti in economia si deve far riferimento alla
data di iscrizione dei beni in contabilitą.
·
Beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio
č diretta lattivitą di impresa (es. gli immobili per le
imprese che operano nel settore della costruzione);
·
avviamento, costi pluriennali, beni monetari;
·
partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai
sensi dellart. 2359 del codice civile;
·
partecipazioni che, ancorché considerate di controllo o
collegate, non costituiscono tuttavia immobilizzazioni.
I soggetti in contabilitą ordinaria devono
annotare la rivalutazione dei beni nel libro degli inventari e
nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni
rivalutati con le eventuali precedenti rivalutazioni eseguite
I soggetti in contabilitą semplificata
devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal
quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da
presentare, a richiesta, allAmministrazione finanziaria.
La rivalutazione deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea per anno di
acquisizione e coefficiente di ammortamento. In particolare:
·
le azioni e le quote devono essere raggruppate per natura in
conformitą ai criteri di cui allart. 61 del Tuir;
·
i beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai
beni mobili iscritti nei pubblici registri, devono essere
raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e per
coefficiente di ammortamento;
·
i beni immateriali possono essere rivalutati distintamente.
Gli immobili, prescindendo dallanno di
acquisizione, si distinguono in:
·
aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica;
·
aree non fabbricabili;
·
fabbricati non strumentali;
·
fabbricati strumentali per destinazione;
·
fabbricati strumentali per natura.
I beni mobili iscritti nei pubblici
registri, prescindendo dallanno di acquisizione, si
distinguono in:
·
aeromobili;
·
veicoli;
·
navi e imbarcazioni internazionali;
·
navi e imbarcazioni non internazionali.
Si ricorda che la rivalutazione non deve
essere effettuata necessariamente per tutte le categorie di beni,
in quanto č possibile scegliere quale categoria omogenea
rivalutare e quale no.
La rivalutazione non puņ essere effettuata
senza limitazioni. I valori che saranno iscritti in bilancio o
nellinventario a seguito della rivalutazione devono infatti
tenere conto dei seguenti parametri:
In definitiva
Valore
massimo |
£ |
Valore
di mercato |
La rivalutazione deve essere effettuata sul
valore contabile residuo del bene, inteso come costo storico al
netto degli ammortamenti effettuati
Esempio1:
Costo storico
2.300-
F.do ammortamento
300
__
Valore contabile
netto
2.000
La differenza tra
valore rivalutato e valore contabile residuo costituisce il
cosiddetto saldo attivo di rivalutazione.
Esempio2:
Ipotizzando un
valore di rivalutazione pari al valore di mercato del bene e
considerando come valore contabile netto limporto di cui al
precedente esempio si avrą:
Valore di mercato
3.400-
Valore contabile
netto
2.000
Saldo attivo di
rivalutazione
1.400
La rivalutazione puņ essere eseguita anche
per beni che sono completamente ammortizzati e che risultano
iscritti in bilancio; in tal caso sarą nullo il valore contabile
netto. Per le imprese in contabilitą semplificata, che non
redigono il bilancio, i beni completamente ammortizzati devono
risultare dal libro dei beni ammortizzabili o dal registro degli
acquisti ai fini IVA.
I maggiori valori attribuiti ai beni sono
riconosciuti ai fini di:
a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di
riferimento (generalmente anno 2003 per i soggetti con esercizio
coincidente con lanno solare).
Per quanto riguarda, invece, il limite del 5%
delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui allart. 67 del Tuir si evidenzia che
i nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati rileveranno a
partire dallesercizio successivo a quello nel cui bilancio
la rivalutazione č riconosciuta.
Sul
maggior valore iscritto in bilancio č dovuta unimposta
sostitutiva determinata applicando allo stesso una percentuale
pari al:
·
19% per i beni ammortizzabili;
·
15% per i beni non ammortizzabili.
Il
versamento dellimposta puņ essere fatto:
·
in unica soluzione;
·
ratealmente, con un massimo di tre rate di pari importo,
maggiorate degli interessi del 6% annuo.
Limporto complessivo o la prima rata
devono essere versati entro il termine previsto per il saldo
delle imposte sui redditi del periodo dimposta in cui č
eseguita la rivalutazione.
La seconda e terza rata dovranno essere
versate entro il termine per il versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative ai periodi dimposta successivi.
Gli importi devono essere versati
utilizzando il codice tributo 2726 Imposta sostitutiva
sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio Art. 12
della legge 342 del 2000.
Nel caso di impresa familiare, limposta
sostitutiva viene pagata dal titolare dellimpresa senza
provocare particolari incombenze sul collaboratore.
Tali
importi possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997
con il mod. F24.
Inoltre
limposta sostitutiva concorre alla formazione del Canestro
A di cui al comma 1 dellart. 105 del Tuir (credito dimposta
pieno).
La
rivalutazione puņ essere eseguita, nel rispetto dei criteri
civilistici, in tre modi:
·
imputazione del maggior valore solo al bene. Tale modalitą di
rivalutazione risulta la pił indicata per i beni completamente
ammortizzati;
·
incremento sia del valore del bene che del fondo ammortamento, in
misura tale da mantenere invariata la durata del processo di
ammortamento;
·
riduzione del valore del fondo ammortamento. Con tale metodo si
consente di adeguare il valore contabile al valore reale
riducendo il fondo di ammortamento.
Tale metodo presenta alcuni vantaggi:
I criteri seguiti devono essere indicati
nella nota integrativa.
Il saldo attivo dei valori imputati a
bilancio per effetto della rivalutazione, al netto dellimposta
sostitutiva da corrispondere, devono essere imputati,
alternativamente:
Va segnalato che non tutti i soggetti
interessati sono costretti a ricorrere a questa nuova versione
della rivalutazione dei beni. In base, infatti al regolamento
attuativo della precedente disciplina (legge n. 342/2000), le
societą il cui bilancio era stato approvato entro la data del 7
maggio 2001 potrebbero far ancora ricorso alla disposizione
originaria in sede di stesura del bilancio 2001. Unici obbligati
alla nuova edizione sono quindi coloro:
La
Finanziaria 2002 (art.3, commi 7-10, legge n.488/2001), ha
riproposto le disposizioni contenute nella Finanziaria 1998 (art.29,
legge n.449/1997) in merito allassegnazione agevolata di
beni aziendali ai soci.
Societą interessate
Possono effettuare lassegnazione dei
beni ai soci le seguenti societą residenti:
§
societą per azioni
§
societą in accomandita per azioni
§
societą a responsabilitą limitata
§
societą in nome collettivo
§
societą in accomandita semplice
§
societą di armamento
§
societą di fatto che hanno come oggetto lesercizio di
attivitą commerciali
Soggetti beneficiari dellassegnazione
I
soggetti beneficiari dellagevolazione possono essere
persone fisiche o societą, residenti o non residenti nel
territorio dello Stato. Tali soggetti devono risultare iscritti
al libro soci, dove prescritto, alla data del 30 settembre 2001 o
comunque devono essere iscritti entro il 30 gennaio 2002 in forza
perņ di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° ottobre 2001.
Per
le societą che non hanno lobbligo della tenuta del libro
soci, la condizione di socio deve risultare da titolo idoneo
avente data certa. E anche possibile che le azioni e quote
del socio effettivo siano intestate a societą fiduciarie che
devono essere iscritte a libro soci e che devono provare che il
rapporto fiduciario sia nato prima del 30 settembre 2001.
Se
sulla partecipazione č stato costituito un diritto di usufrutto,
la qualitą di socio va riferita a chi ha la nuda proprietą.
Se un
socio muore dopo il 30 settembre 2001 e gli subentra un erede che
accetta lereditą allora anche nei confronti di questultimo
lassegnazione puņ essere effettuata con procedura
agevolata.
Modalitą di assegnazione dei beni
I beni devono essere assegnati a tutti i
soci, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale
posseduto da ciascuno alla data dellatto di assegnazione.
In considerazione del fatto che spesso i beni assegnabili sono
per loro natura difficilmente divisibili, č stato ammesso il
conguaglio delle quote sia con denaro che con accollo dei debiti.
Beni oggetto dellagevolazione
I beni oggetto dellagevolazione sono i
seguenti:
§
beni immobili (fabbricati e terreni) diversi da quelli
strumentali per destinazione, gli immobili merce, gli immobili
patrimonio e gli immobili strumentali per natura non utilizzati
direttamente dallimpresa e quindi dati, ad esempio, in
locazione o comodato;
§
beni mobili iscritti in pubblici registri (auto, navi,
imbarcazioni, ecc.), solo se non utilizzati come strumentali per
lattivitą propria di impresa. Si ricorda che si
considerano strumentali quei beni senza i quali limpresa
non puņ essere esercitata, come ad esempio le auto per le societą
che fanno attivitą di noleggio, gli aeromobili per le scuole di
volo, ecc.;
§
quote di partecipazione in societą residenti o non residenti,
rappresentate da azioni o quote. Sono assegnabili anche le azioni
proprie della societą.
Beni
esclusi dallagevolazione
Non
sono assegnabili con procedura agevolata i singoli diritti reali
(usufrutto, nuda proprietą, ecc
) afferenti i beni sopra
elencati.
Sono
invece assegnabili i beni immobili di societą di gestione, siano
essi concessi o meno in locazione.
Gli immobili di una societą sono
classificabili fiscalmente in:
Immobili
Strumentali |
|
Immobili
Merce |
|
Immobili
Patrimonio |
Gli immobili
strumentali sono quelli che partecipano alla formazione del
reddito secondo criteri analitici ossia sono deducibili le spese
inerenti allimmobile (spese di gestione, quote di
ammortamento, canoni di locazione finanziaria), mentre dallaltro
saranno tassabili i ricavi connessi a tali immobili, come ad
esempio gli affitti.
La strumentalitą puņ essere per natura o
per destinazione.
I
primi sono quelli che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni. Si tratta degli immobili accatastati nelle classi
B, C, D, E e nella categoria A10 (uffici). Questa strumentalitą
č talmente forte che č indipendente dallutilizzo che limpresa
ne fa. Quindi restano strumentali per natura anche se:
I
secondi sono strumentali proprio per la destinazione che ne viene
fatta. Sono immobili che non possiedono i requisiti per essere
strumentali per natura, ma assurgono a strumentali poiché
vengono utilizzati esclusivamente per lesercizio di impresa.
Esempio: un immobile di categoria A3 utilizzato esclusivamente
come ufficio di una societą.
Gli immobili merce sono
relativi a societą che svolgono attivitą di produzione,
costruzione, scambio o commercializzazione di immobili. Queste
societą oltre a possedere i propri immobili strumentali,
possiedono anche questi immobili che quando vengono venduti
generano ricavi e non plusvalenze o minusvalenze, come invece
capita quando si cedono gli immobili strumentali. In bilancio
tali beni vanno appostati nellattivo circolante e come una
qualsiasi merce, se alla fine dellanno non sono ancora
stati venduti costituiranno rimanenza.
Gli immobili cosiddetti patrimonio
sono definiti per negazione come quegli immobili che non sono né
strumentali, né merce. Partecipano alla formazione del reddito dimpresa
in base alla rendita catastale o, in caso di locazione, al
maggior valore tra l85% del canone e la rendita catastale
stessa. Questo significa che non saranno deducibili tutte le
spese afferenti a tali immobili e non saranno tassati gli
eventuali ricavi afferenti (affitti).
Si tratta di solito di quegli immobili
abitativi di categoria catastale A (esclusi gli A10) che vengono
dati in uso ai soci e che comunque vengono tenuti a disposizione
senza intenzione di venderli.
Calcolo dellagevolazione ai fini
delle imposte dirette e dellIRAP
Lagevolazione
consiste nella possibilitą di assegnare i beni sopra ricordati
pagando unimposta sostitutiva delle imposte dirette (IRPEG
o IRPEF) e dellIRAP pari al 10% della differenza tra il
valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
Imposta
sostitutiva |
= |
10% |
X
(
|
Valore
normale del bene |
- |
Costo
fiscalmente riconosciuto del bene |
) |
Il Ministero delle Finanze nella C.M. n. 112/E
del 21/05/1999 ha precisato che č condizione necessaria per lapplicazione
del beneficio lesistenza di una base imponibile, con la
conseguenza che ci sia un valore normale superiore al costo
fiscalmente riconosciuto.
Valore normale degli immobili
Per gli immobili, in luogo dei criteri
stabiliti dallart.9 del D.P.R. n.917/1986 (valore normale),
e su richiesta della societą, il valore normale puņ essere
determinato applicando i moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alla rendita catastale (100 per le categorie A,
B, C , 50 per le categorie A10 e D, 34 per le categorie C1 ed E),
ovvero, nel caso in cui limmobile sia privo di rendita
catastale , a quella presunta.
Tuttavia, in riferimento ai beni immobili il
Ministero delle Finanze nella circolare n. 112/E del 21/05/1999
ha stabilito che , ai fini dellassegnazione, il valore
normale potrą essere pari anche ad un valore intermedio tra
quello catastale e quello di mercato.
In questo
caso il valore normale č semplicemente il valore di mercato o
comunque il valore di mercato come definito dallart. 9 del
D.P.R. n.917/1986 e si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i
beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo pił prossimi. Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini
o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei
prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Nel
caso di un bene riscattato per valore normale si intende il
prezzo di riscatto.
Il valore da considerare č diverso a
seconda che la partecipazione sia relativa a:
§
societą quotate. In questo caso si tratta della media aritmetica
dei prezzi rilevati nellultimo mese precedente. Si intende
che lultimo mese precedente č rappresentato dai 30 giorni
precedenti alla data dellatto di assegnazione, non avendo
alcun rilievo la data della delibera.
§
societą non quotate. La valutazione del patrimonio netto della
societą partecipata deve risultare da apposita relazione giurata
di stima redatta da un professionista (dottore commercialista,
ragioniere, perito commerciale, revisore) effettuata entro il 30
settembre 2002. Il valore periziato deve essere riferito allintero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta
giorni precedenti alla data della delibera di assegnazione.
Il secondo elemento da considerare per il
calcolo della base imponibile č rappresentato:
§
dalla differenza tra il costo e gli ammortamenti effettivamente
dedotti, per i beni che se ceduti creano plusvalenza;
§
per i beni che se ceduti danno origine a ricavi, se da parte
della societą non sono stati valutati al costo specifico,
possono essere valutati con uno degli altri metodi fiscalmente
riconosciuti.
Trattamento dellassegnazione
agevolata ai fini dellIVA
Ai
fini IVA lassegnazione ai soci costituisce una cessione di
beni che pertanto puņ essere
§
imponibile
§
non imponibile
§
esente
Solo
in caso di assegnazione imponibile la societą puņ scegliere una
delle seguenti alternative:
§
applicare lIVA in base alle regole ordinarie
§
maggiorare limposta sostitutiva in misura pari al 30% dellIVA
calcolata sul valore normale dei beni in base allaliquota
propria dei medesimi
La
scelta del regime ordinario o di quello alternativo puņ essere
operata anche per singole operazioni, pertanto se ad esempio una
societą assegna con lagevolazione in oggetto due immobili
ai soci, puņ benissimo, per un immobile, pagare la sostitutiva
del 10% e lIVA nei modi ordinari, e, per laltro
immobile maggiorare limposta sostitutiva del 30% dellIVA
ordinaria.
Sono
operazioni imponibili:
-
le assegnazioni di beni sui quali la societą abbia detratto
almeno in parte lIVA in fase di acquisto o importazione
-
le assegnazioni di beni acquistate da soggetti privati
-
le assegnazioni di beni acquistati prima dell1/1/73, data
di entrata in vigore della legge IVA
-
le assegnazioni di beni che sono stati acquistati in regime di
esenzione IVA
Sono
operazioni esenti
-
le assegnazioni di beni su cui la societą non ha detratto,
nemmeno in parte lIVA
-
le assegnazioni di beni immobili a destinazione abitativa
effettuate da societą diverse da quelle costruttrici i beni
assegnati, diverse da quelle che hanno eseguito su tali beni
interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo,
diverse infine dalle imprese che hanno per oggetto principale lattivitą
di rivendita di tali beni
-
lassegnazione di quote di partecipazione in societą
-
assegnazioni di terreni non edificabili
Le varie possibilitą sono riassunte nella
seguente tabella:
Assegnazione |
Registro |
Ipotecaria
e catastale |
Esente |
1% |
Lire
500.000 (258,23 ) |
Non
Imponibile |
1% |
Lire
500.000 (258,23 ) |
Imponibile
(con scelta del regime ordinario IVA) |
Lire
250.000 (129,11 ) |
Lire
500.000 (258,23 ) |
Imponibile
(con scelta del regime alternativo IVA di maggiorazione
dellimposta sostitutiva) |
1% |
Lire
500.000 (258,23 ) |
Versamento dell'imposta sostitutiva
Limposta
sostitutiva deve essere versata con modello F24, utilizzando il
codice tributo 1677 Imposta sostitutiva assegnazione
agevolata dei beni ai soci ai sensi dellart.29, Legge 449/1997,
nelle seguenti percentuali e alle seguenti scadenze:
§
40% entro il 16 novembre 2002
§
30% entro il 16 febbraio 2003
§
30% entro il 16 maggio 2003
Limposta
č compensabile e non rileva ai fini della determinazione dei
canestri.
Effetti in capo ai soci
Lassegnazione č unoperazione
che consiste in:
§
restituzione di capitale o di riserve di capitale;
§
distribuzione di utili o di riserve di utili.
La societą assegnante a fronte della
eliminazione di un bene dellattivo, perché assegnato, deve
contabilizzare una corrispondente riduzione di una posta del
patrimonio netto (una riserva di utili, una riserva di capitale o
una quota del capitale sociale).
Assegnazione da parte di societą di
persone: lassegnazione non assume rilevanza reddituale
per i soci indipendentemente dal tipo di posta del patrimonio
netto che viene decrementata. Anche se si tratta di riserva di
utili sono comunque utili che sono gią stati tassati in capo ai
soci per trasparenza.
Il costo della partecipazione si riduce in
base a quanto distribuito, fino a concorrenza dei redditi gią
imputati al socio (art. 82, comma 5 TUIR).
Assegnazione da parte di societą di
capitali: sono possibili diverse situazioni in funzione della
posta decrementata:
§
si riduce una riserva di utili: č come se la societą
distribuisse un dividendo in natura di un importo pari al valore
normale del bene. I soci assegnatari dichiarano questo reddito
scomputando leventuale credito dimposta che la societą
č in grado di attribuire in base ai basket disponibili;
§
si riduce una riserva di capitale: non si genera reddito
in capo al socio che perņ vede ridotto il valore della
partecipazione. Se perņ il valore normale del bene assegnato
supera limporto della riserva la differenza č attratta a
tassazione, ma la tassazione deve avvenire immediatamente, cioč
al momento dellatto di assegnazione. Il reddito č
qualificabile come reddito diverso se il socio assegnatario č
una persona fisica o come reddito dimpresa se il socio č
una societą o una persona fisica che detiene la partecipazione
nella sfera imprenditoriale;
§
si riduce il capitale: costituisce reddito diverso per il
socio leventuale eccedenza del valore normale del bene
assegnato rispetto al costo della partecipazione annullata.
La Finanziaria 2002 (art. 7, legge n.488/2001)
ha previsto per determinate categorie di soggetti la possibilitą
di rivalutare il valore di acquisto dei terreni edificabili o di
quelli a destinazione agricola.
Soggetti interessati
I soggetti interessati dalla normativa sono:
·
persone fisiche;
·
societą semplici;
·
enti non commerciali.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dallagevolazione in esame
i soggetti esercenti attivitą dimpresa. Tuttavia si
ritiene che rientrano nellagevolazione i terreni posseduti
da persone fisiche al di fuori dellattivitą dimpresa,
ossia non iscritti nel registro degli inventari o dei beni
ammortizzabili.
Beni oggetto della rivalutazione
Possono essere oggetto della rivalutazione:
·
terreni edificabili;
·
terreni a destinazione agricola.
In particolare la procedura di rivalutazione
del valore di carico riguarda aree che al 1° gennaio 2002
risultavano:
·
completamente agricole;
·
concretamente destinate allagricoltura, ma considerate
edificabili dagli strumenti urbanistici in corso di approvazione
o definitivamente approvati;
·
soggette ad interventi edilizi di qualsiasi natura (interventi,
sia di completamento che di espansione, di tipo residenziale,
commerciale, artigianale o industriale);
·
(compresi quelli di urbanizzazione);
·
edificabili (destinati ad ospitare qualsiasi tipo di
infrastruttura, pubblica o privata).
Condizione per la rivalutazione
Possesso al 1° gennaio 2002 dei terreni
indicati in precedenza. La rivalutazione puņ avere oggetto uno,
alcuni o tutti i terreni posseduti alla predetta data.
Termine temporale di riferimento
La norma permette di attribuire al terreno
in luogo del costo o valore di acquisto, il valore al 1° gennaio
2002.
Relazione di stima
Il valore al 1° gennaio 2002 deve scaturire
da una relazione giurata di stima che presenta le seguenti
caratteristiche:
·
deve essere redatta e giurata entro il 30/09/2002
·
la redazione deve avvenire ad opera di iscritti ad uno dei
seguenti albi:
·
ingegneri;
·
architetti;
·
geometri;
·
dottori agronomi;
·
agrotecnici;
·
periti industriali edili;
·
alla perizia si applica lart. 64 c.p.c. che prevede
sanzioni penali per la falsa perizia fatta con colpa grave dellesperto;
·
la perizia e le ricevute di versamento dellimposta
sostitutiva devono essere conservate dal contribuente e devono
essere esibiti a richiesta dellAmministrazione finanziaria;
·
il costo della perizia va conteggiato in aumento del valore
periziato.
Valore periziato
Esso costituisce il valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta
di registro e dellimposta ipotecaria e catastale.
Imposta sostitutiva
La rivalutazione avviene applicando sul
valore dichiarato nella perizia unimposta sostitutiva dellIRPEF
pari al 4% dello stesso.
Versamento dellimposta sostitutiva
Limposta sostitutiva deve essere
versata integralmente entro il 30/09/2002 o, in alternativa, in
due o tre rate annuali di pari importo. La prima rata scade
comunque entro il 30/09/2002 e le rate successive alla prima sono
gravate degli interessi nella misura del 3% annuo.
Obiettivo della rivalutazione
Lobiettivo della rivalutazione č
quello di ridurre, tramite linnalzamento del costo
fiscalmente riconosciuto, le plusvalenze derivanti da:
·
lottizzazione di terreni o aree lottizzate e la successiva
vendita anche parziale;
·
cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.
Senza rivalutazione e pagamento della
relativa imposta sostitutiva si avrebbero infatti le conseguenze
di seguito riportate:
·
la plusvalenza derivante dalla cessione dei predetti terreni č
tassata ai fini IRPEF purché a tale momento questi siano stati
lottizzati o soggetti ad opere intese a renderli tali ovvero
risultino edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione;
·
la plusvalenza sui terreni agricoli č soggetta ad IRPEF nel solo
caso in cui la loro cessione avvenga entro 5 anni dal loro
acquisto.
Valutazione di convenienza
Si propone un esempio per poter meglio
valutare la convenienza di applicare o meno limposta
sostitutiva, rivalutando il valore di acquisizione di terreni su
cui sono state compiute opere per renderli edificabili o su
quelli lottizzati.
In questo esempio si mette a confronto la
tassazione disposta ordinariamente dagli artt. 81, comma 1, lett.
b), e 82, commi 1 e 2, D.P.R. n.917/1986 (redditi diversi) nellipotesi
di ricorso o meno alla rivalutazione del valore di carico con
versamento dellimposta sostitutiva del 4%.
In entrambi i casi, infatti, la tassazione
IRPEF avviene sulla plusvalenza che deriva dalla differenza fra
il corrispettivo percepito e il valore di carico o il valore
rivalutato con versamento dellimposta sostitutiva.
Nellesempio sotto riportato si propone
il confronto fra la tassazione a cui va incontro un contribuente
che opti per la rivalutazione del valore di carico (con
versamento dellimposta sostitutiva) o che, al contrario,
non proceda alla rivalutazione. Nellesempio non si
considera la possibilitą di applicazione della tassazione
separata in capo al contribuente.
1° Caso
Si ipotizza un terreno acquistato 5 anni
prima della lottizzazione come terreno agricolo.
|
Rivalutazione |
Tassazione
ordinaria |
Prezzo
di acquisto |
10.000 |
|
Valore
del terreno in base alla perizia |
200.000 |
0 |
Imposta
sostitutiva (4%) |
8.000 |
0 |
Corrispettivo |
280.000 |
|
Plusvalenza |
80.000 |
270.000 |
Irpef
dovuta (1) |
36.000 |
121.500 |
Imposte
dovute |
44.000 |
121.500 |
Risparmio
dimposta |
77.500 |
0 |
Il calcolo dellIRPEF avviene in base
allaliquota IRPEF del 45%.
2° Caso
Si suppone il caso di un terreno il cui
prezzo di acquisto sia quasi pari a quello di mercato.
|
Rivalutazione |
Tassazione
ordinaria |
Prezzo
di acquisto |
230.000 |
|
Valore
del terreno in base alla perizia |
250.000 |
0 |
Imposta
sostitutiva (4%) |
10.000 |
0 |
Corrispettivo |
320.000 |
|
Plusvalenza |
70.000 |
90.000 |
Irpef
dovuta (1) |
31.500 |
40.500 |
Imposte
dovute |
41.500 |
40.500 |
Risparmio
dimposta |
|
1.000 |
(1) Il calcolo dellIRPEF avviene in
base allaliquota IRPEF del 45%.
Come si deduce dallesempio non č
sempre conveniente ricorrere alla rivalutazione del valore di
carico, in quanto tale operazione puņ risultare, sommata alla
tassazione della plusvalenza, pił onerosa che nel caso in cui
non fosse stata operata.
La rivalutazione dei terreni edificabili,
invece, risulta di norma conveniente quando acquisiti in epoca
remota, in quanto il loro valore di carico risulta pari al costo
di acquisto o, se ricevuti a titolo gratuito, al valore accertato
ai fini dellimposta di successione o donazione.
Finanziaria 2002: le detrazioni per
carichi di famiglia
Art.2 legge n. 448/2001
(Legge Finanziaria per il 2002
|
Ž |
Ha
confermato |
·
le detrazioni per familiari a carico per il 2001; ·
le aliquote IRPEF per gli anni 2001, 2002 e 2003. |
Ž |
Ha
variato |
·
le detrazioni per familiari a carico per 2002. |
Concetto
di detrazione |
Ž |
Il
nostro sistema fiscale prevede una particolare
metodologia per il calcolo dellIRPEF. Il
contribuente deve sommare tutti i suoi redditi, compresi
eventuali crediti dimposta su dividendi, sottrarre
gli oneri deducibili (deduzione per labitazione
principale, per contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori, per erogazioni ad istituzioni religiose, ecc
)
ed ottenere quindi il reddito imponibile su cui calcolare
lIRPEF in base agli scaglioni dimposta
stabiliti dallart. 11 del D.P.R. n.917/1986. Calcolata limposta lorda, il
contribuente potrą operare altre riduzioni, dette
detrazioni, per arrivare allimposta netta. Questo procedimento viene ripreso
dal quadro RN del Modello Unico, che č cosģ strutturato: |
ß
Reddito
complessivo
-
Oneri
deducibili
=
Reddito
Imponibile
Calcolo
dellImposta Lorda
-
Detrazioni
=
Imposta
netta
La detrazione per
carichi di famiglia
|
Ž |
E
riconosciuta al contribuente solo se il familiare si
trova ad essere a suo carico, e pertanto non č legata a
delle spese o a particolari oneri che il soggetto ha
sostenuto. |
ß
Chi sono i
familiari
|
Sono
considerati familiari i seguenti soggetti: ·
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; ·
i figli anche se naturali, riconosciuti, adottivi,
affidati o affiliati; ·
gli altri familiari quali: ·
il coniuge legalmente ed effettivamente separato; ·
i discendenti dei figli; ·
i genitori, naturali o adottivi; ·
i generi, le nuore, il suocero e la suocera; ·
i fratelli e le sorelle, anche unilaterali; ·
i nonni e le nonne. |
ß
Cosa significa
essere a carico
|
I
familiari sono considerati a carico se si verificano
entrambe le seguenti condizioni: ·
sono conviventi con il contribuente o ricevono da lui
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellAutoritą
giudiziaria. ·
hanno posseduto un reddito complessivo, nellanno dimposta
precedente, non superiore a lire 5.500.000 (2.840,51
), al lordo degli oneri deducibili. I figli sono considerati a carico
quando si verificano le precedenti condizioni
indipendentemente dalletą del figlio ed
indipendentemente dalla circostanza che conviva o meno
con il genitore. |
Determinazione
del reddito del familiare a carico
|
Ž |
Il
Ministero delle Finanze, con la circolare n. 226/E del 29/12/1994
ha chiarito che ai fini del calcolo del limite di reddito
(euro 2.840,51 pari a lire 5.500.000), si considerano
solo i redditi che concorrono alla formazione di quello
complessivo. Quando il reddito complessivo del
familiare supera il limite di lire 5.500.000 (2.840,51
), il familiare stesso non č pił a carico per
tutta la durata del periodo dimposta,
indipendentemente da quando, durante lanno, tale
limite viene superato (anche, per ipotesi, il 31 dicembre). |
ß
Concorrono alla
formazione del reddito
|
·
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e
Missioni; ·
le retribuzioni corrisposte dalla Sante sede, dagli Enti
gestititi direttamente dalla stessa e dagli Enti centrali
della Chiesa cattolica; ·
i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro da
soggetti residenti nel territorio dello Stato. |
ß
Non concorrono
alla formazione del reddito
|
·
i redditi esenti dallimposta; ·
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo imposta
(interessi sui depositi e c/c bancari e postali,
interessi sui Bot e sui titoli del debito pubblico); ·
i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (Fondi
comuni dinvestimento mobiliare); ·
i redditi assoggettati a tassazione separata (indennitą
percepite per la cessazione dei rapporti, emolumenti
arretrati relativi ad anni precedenti non erogati,
acconti e anticipazioni sulle indennitą di fine rapporto). |
La detrazione per
coniuge a carico
|
Ž |
Limporto
della detrazione varia a seconda del reddito complessivo
del soggetto dichiarante : |
ß
Reddito complessivo |
|
|
|
Detrazione |
fino a |
30.000.000 (15.493,71 ) |
|
|
1.057.552 (546,18 ) |
oltre |
30.000.000 (15.493,71 ) |
Fino a |
60.000.000 (30.387,41 ) |
961.552 (496,60 ) |
oltre |
60.000.000 (30.387,41 ) |
fino a |
100.000.000 (51.645,69 ) |
889.552 (459,60 ) |
oltre |
100.000.000 (51.645,69 ) |
|
|
817.552 (422,23 ) |
ß
Ragguaglio ad
anno
|
Quando
durante lanno si verificano matrimoni, separazioni,
divorzi, annullamenti, decessi, la detrazione deve essere
rapportata al periodo in cui il coniuge č rimasto a
carico. Esempio: Il contribuente, con
reddito complessivo di lire 45.000.000 (23.240,56 )
si sposa nel mese di aprile 2001. La detrazione da
indicare in dichiarazione č pari a 9/12 di 496,60
= 372,45 . Quando entrambe i coniugi
possiedono redditi complessivi inferiori al limite per
cui si puņ essere considerati a carico (lire 5.500.000)
la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi. |
La
detrazione per figli a carico e per gli altri familiari a
carico |
Ž |
Misura della detrazione
|
ß
Anno 2001 |
|
Anno
2002
|
||
Lire 552.000 (285,08 )
per il primo figlio |
Se il reddito complessivo č inferiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
|
Lire 588.000 (303,68 )
per il primo figlio |
Se il reddito complessivo č inferiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
Lire 616.000 (318,14 )
per i figli successivi al primo |
Se il reddito complessivo č inferiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
|
Lire 652.000 (336,73 )
per i figli successivi al primo |
Se il reddito complessivo č inferiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
|
|
|
|
|
Lire 516.000 (266,49 ) |
Se il reddito complessivo č superiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
|
Lire 552.000 (285,08 ) |
Se il reddito complessivo č superiore
a lire 100.000.000 (51.645,69 ) |
ß
lire
1.000.000 (516,46 ) nei seguenti casi: §
reddito complessivo non superiore a lire 70.000.000 (36.151,98
) e un figlio a carico §
reddito complessivo non superiore a lire 80.000.000 (41.316,55
) e due figli a carico §
reddito complessivo non superiore a lire 90.000.000 (46.481,12
) e tre figli a carico §
contribuenti con almeno 4 figli a carico con qualsiasi
reddito complessivo. |
Ripartizione proporzionale della
detrazione per carichi di famiglia |
Ž |
Tra
coloro che sostengono effettivamente lonere di
mantenimento ed in particolare: ·
se si tratta di figli a carico questa proporzione puņ
essere stabilita tra i genitori a loro discrezione, in
modo tale che se, ad esempio, un genitore fruisce della
detrazione al 100%, laltro genitore non puņ
fruirne. ·
se si tratta di altri familiari a carico la detrazione puņ
essere ripartita proporzionalmente con altri
contribuenti, non necessariamente con laltro
coniuge. In questo caso ogni genitore deve
calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo
conto del proprio livello di reddito. Esempio: se i genitori con un
solo figlio hanno luno un reddito pari a 35.000
e laltro un reddito pari a 50.000 e
si dividono le spese al 50%, le detrazioni saranno
rispettivamente di 258,23 (516,46 /2) e di
151,84 (303,68 /2). |
ß
Ragguaglio ad anno |
Sono
riconosciute solo per i mesi in cui il soggetto č a
carico. Pertanto non spetta la detrazione per lintero
anno quando: ·
un figlio nasce, o muore; ·
un altro familiare muore o non č pił convivente; ·
il figlio o il familiare dichiarano redditi superiori a
lire 5.500.000 (2.840,51 ). In questo caso la
detrazione non spetta comunque, anche se tale reddito
viene percepito in un qualsiasi giorno dellanno. Inoltre, la detrazione per il
familiare a carico spetta anche quando il familiare (figlio
o altro familiare) presta il sevizio militare di leva. |
Ulteriori detrazioni |
Ž |
Per
ciascun figlio portatore di handicap la detrazione
č pari a lire 1.500.000 ( 774,69); Per ciascun figlio di etą
inferiore ai tre anni spetta unulteriore
detrazione di lire 240.000 ( 123,95). Questultima
detrazione non spetta quando: ·
manca il coniuge, ma solo per il primo figlio; ·
viene applicata la detrazione per figlio portatore di
handicap; ·
viene applicata la detrazione di lire 1.000.000 (516,46). |
Mancanza del
coniuge
|
Quando
il coniuge: ·
č morto ·
č separato ·
non riconosce i figli ·
il contribuente non č coniugato. ·
il contribuente non č coniugato, ma ha figli adottivi, o
a lui affidati o affiliati; ·
la detrazione per il primo figlio č sostituita dalla
detrazione per il coniuge a carico, se pił conveniente,
altrimenti si applicano le normali detrazioni. |
Nella
seguente tabella vengono riportate le detrazioni spettanti per lanno
2002 nel caso in cui siano presenti entrambe i genitori e
nel caso in cui un genitore manca. Si suppone che non ci siano
figli di etą inferiore ai 3 anni.
Reddito compl |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli |
30 milioni (15.493,71 ) |
1.000.000 (516,46 ) |
2.000.000 (1.032,91 ) |
3.000.000 (1.549,37 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
80 milioni (41.316,55 ) |
588.000 (303,68 ) |
2.000.000 (1.032,91 ) |
3.000.000 (1.549,37 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
90 milioni (46.481,12 ) |
588.000 (303,68 ) |
588.000+652.000 = 1.240.000 (640,41
) |
3.000.000 (1.549,37 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
100 milioni (51.645,69 ) |
588.000 (303,68 ) |
588.000+652.000 = 1.240.000 (640,41
) |
588.000+652.000 x 2 = 1.892.000
(977,14 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
110 milioni (56.810,26 ) |
552.000 (285,08 ) |
552.000x2 = 1.104.000 (570,17
) |
552.000x3 = 1.656.000 (855,25
) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
Reddito compl |
1 figlio |
2 figli |
3 figli |
4 figli |
30 milioni (15.493,71 ) |
1.057.552 (546,18 ) |
1.057.552+1.000.000 =2.057.552
(1.062,64 ) |
1.057.552+2.000.000 =3.057.552
(1.579,09 ) |
1.057.552+3.000.000 =4.057.552
(2.095,55 ) |
80 milioni (41.316,55 ) |
889.552 (459,60 ) |
2.000.000 (1.032,91 ) |
3.000.000 (1.549,37 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
90 milioni (46.481,12 ) |
889.552 (459,60 ) |
889.552+652.000 = 1.541.552 (796,15
) |
3.000.000 (1.549,37 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
100 milioni (51.645,69 ) |
889.552 (459,60 ) |
889.552+652.000 = 1.541.552 (796,15
) |
889.552+652.000 x 2 = 2.193.552
(1.132,88 ) |
4.000.000 (2.065,83 ) |
110 milioni (56.810,26 ) |
817.552 (422,23 ) |
817.552+552.000 = 1.369.552 (707,31
) |
817.552+552.000x2 = 1.921.552 (992,40
) |
4.000.000 (2.065,83 ) |